Ordinanza n. 174/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo,
secondo e terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), e degli artt. 438 e 442 del codice di procedura
penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Nwachuku Obioha
Okechuchu ed altri, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 ottobre
1989, emessa prima dell'apertura del dibattimento con rito
direttissimo nel processo a carico di Nwachuku Obioha Okechuchu, Agu
Maxwell Amobi e D'Angelo Vittoria, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
degli artt. 247, primo, secondo e terzo comma, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438 e 442 del codice di procedura
penale del 1988, "in quanto il preclusivo ed incensurabile dissenso
formulato dal P.M. non consente l'applicazione della pena ex art. 442
c.p.p., nonostante lo "stato degli atti", eventualmente integrati ex
art. 452, comma 2°, c.p.p., consentirebbe un giudizio in ordine alla
colpevolezza degli imputati";
Considerato, quanto alla denuncia della disciplina codicistica,
che l'ordinanza è stata pronunciata prima delle formalità di
apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento
già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale (v., per tali procedimenti, art. 242, primo comma,
del decreto legislativo n. 271 del 1989);
che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data
la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente
disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere
diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della
disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina
codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);
Considerato, quanto alla denuncia della disciplina transitoria,
che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) proprio "nella parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di
procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza
del 30 ottobre 1989;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990, "nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata
dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte