Ordinanza n. 174/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 418/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e
secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli
amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché
norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali
della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica
e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione
italiana ciechi), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
notificato il 25 novembre 1992, depositato in cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso regolarmente
notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in
carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari
delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da
parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato
in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un
contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), deducendo la
violazione degli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione;
che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce le
modalità di determinazione del compenso spettante agli
amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, mentre la
seconda attribuisce al presidente della giunta regionale, su conforme
deliberazione della rispettiva giunta, il potere di provvedere alla
conferma o al rinnovo degli amministratori straordinari scaduti;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate inammissibili, in caso di mancata
conversione del decreto-legge, e comunque non fondate;
Considerato che il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di
grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.,
da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), le questioni di
legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata
in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori
straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le
attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione
di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la
concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana
ciechi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e
123 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte