Ordinanza n. 175/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1992
dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra il
Ministero dell'Interno e Trifone Maria, iscritta al n. 758 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Maria Trifone contro il Ministero dell'Interno per il pagamento
dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e
rivalutazione monetaria, il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza
dell'8 luglio 1992, pervenuta a questa Corte il 6 dicembre 1993, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 442
cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del
giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme
di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior
danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore
del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n.
156 del 1991, è previsto per i crediti relativi a prestazioni di
previdenza sociale;
che, secondo il giudice remittente, la norma denunziata
determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti
previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con
l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale,
già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile.
Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa
Corte la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella
parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di
condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a
prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo
trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale
in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno
sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. - già
dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza
n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte