Ordinanza n. 176/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 350Codice di procedura penale
- art. 65Codice di procedura penale
- art. 503Codice di procedura penale
- art. 370Codice di procedura penale
- art. 503legge 356/1992
- art. 8d.l. 306/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 18 settembre 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale
a carico di Civitarese Alessandra ed altro, iscritta al n. 806 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 18 settembre 1992, il Pretore di
Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale "nella
parte in cui non consente che sia data lettura a richiesta di parte
delle dichiarazioni rese, con le garanzie difensive, alla polizia
giudiziaria dall'imputato contumace";
che il giudice a quo osserva che il decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha, tra
l'altro, modificato sostanzialmente il quinto comma dell'art. 503 del
codice, consentendo l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento (e
dunque la loro utilizzabilità come prove) delle dichiarazioni
dell'imputato utilizzate per le contestazioni, non solo nel caso che
esse siano state assunte dal pubblico ministero, ma anche quando
siano state assunte dalla polizia giudiziaria;
che ne deriva che se l'imputato, come nella specie, sceglie di
rimanere contumace, non potendosi ricorrere al descritto meccanismo
processuale - il quale presuppone la sottoposizione dell'imputato ad
esame -, la norma dell'art. 513 (non toccata dalla novella) consente
di dar lettura soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese al
pubblico ministero o al giudice, non anche di quelle rese o assunte
dalla polizia giudiziaria nel rispetto delle garanzie di difesa;
che tale assetto, oltre a confliggere con il principio di
eguaglianza in quanto sottopone ad un trattamento deteriore
l'imputato che si sia presentato al dibattimento e si sia sottoposto
all'esame rispetto a quello che sia rimasto contumace (o, comparendo,
abbia rifiutato di sottoporsi all'esame), appare altresì in
contrasto, conclude il remittente, con il principio - desumibile
dagli artt. 24 e 112 della Costituzione - dell'esatto ed efficace
esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da
parte dello Stato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, con sentenza n. 476 del 1992, questa Corte ha
già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
513, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese
dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore
ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;
che in detta pronuncia si è osservato, in sintesi, che la norma
impugnata, limitando la possibilità di lettura alle sole
dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice
con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia
giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non è
certamente irragionevole, in considerazione della sostanziale
differenza - sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive
dell'imputato (fra le quali è compresa la facoltà di non
rispondere) - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e
l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, dovendo solo
quest'ultimo essere svolto con le modalità garantistiche di cui
all'art. 65 del codice di procedura penale;
che le medesime considerazioni valgono a dimostrare
l'infondatezza anche dell'odierna questione, in quanto il raffronto
con la nuova disciplina dell'art. 503, quinto comma, del codice di
procedura penale (come modificato dall'art. 8 del decreto legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356) non
è pertinente, poiché essa concerne l'interrogatorio compiuto dalla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (cfr. anche il
nuovo testo dell'art. 370 del codice di procedura penale), cioè un
atto che non può non essere soggetto - a differenza delle sommarie
informazioni ex art. 350 - alla disciplina prevista in via generale
per l'interrogatorio, ivi compresa pertanto quella dettata dall'art.
65 del codice di procedura penale;
che, in ordine, poi alla denunciata violazione degli artt. 24 e
112 della Costituzione, va ribadito (come già detto nella menzionata
sentenza n. 476 del 1992) che la disciplina dettata dall'art. 513 del
codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilità, ai
fini della decisione, di precedenti dichiarazioni provenienti
dall'imputato ed attiene pertanto essenzialmente al tema delle
garanzie difensive di quest'ultimo, per cui il richiamo ad un
generico "principio dell'esatto ed efficace esercizio della
giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato"
(desumibile, ad avviso del remittente, dagli anzidetti parametri)
risulta, nei termini in cui è prospettato, del tutto inconferente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte