Ordinanza n. 176/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 321Codice di procedura penale
- art. 324Codice di procedura penale
- art. 12-quinquieslegge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e del combinato disposto degli
artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con
ordinanze emesse il 24 settembre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, il 30 settembre 1993 dal Tribunale di Macerata, il 30 luglio
1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Vibo Valentia, il 4 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino, l'1, 5 e 25
ottobre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 28 aprile
1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Trani e il 23 ottobre, il 2 e 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Reggio
Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 688, 697, 714, 734, 747,
748, 787 e 796 del registro ordinanze 1993 ed ai nn. 57, 58 e 59 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno
1993 e nn. 4 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Bura Renzo nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747,
748 e 787 del 1993), il Tribunale di Macerata (R.O. 697 del 1993), il
Tribunale di Vibo Valentia (R.O. 714 del 1993), il Tribunale di Trani
(R.O. 796 del 1993), il Tribunale di Torino (R.O. 734 del 1993) e il
Tribunale di Reggio Calabria (R.O. 57, 58 e 59 del 1994), hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, deducendo la
violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione;
che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747 e 748
del 1993) ha altresì sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,
in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione;
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
comunque non fondate;
Considerato che tutte le ordinanze contestano la legittimità
costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che a tale impugnativa risulta
connessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321
e 324 del codice di procedura penale sollevata, unitamente alla
prima, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicché i giudizi
vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo
comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
che con la medesima sentenza questa Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e
324 del codice di procedura penale, già sollevata negli identici
termini dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicché, non avendo
addotto il medesimo Tribunale argomenti nuovi o diversi da quelli
allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Vibo
Valentia, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di Torino e dal
Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte