Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1976

Altra decisione · depositata il 14/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 264 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 21

marzo 1975 dal tribunale militare territoriale di Padova nel

procedimento penale a carico di Cestaro Otello, iscritta al n. 187 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale militare territoriale di Padova, con

ordinanza 21 marzo 1975 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 del

codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede, quale

caso di connessione, la continuazione contemplata dall'art. 81 codice

penale, così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile

1974 n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220;

che, nell'ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si

assume che la cennata mancata previsione si risolve in una violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto viene a porre

ingiustificatamente in situazione privilegiata l'imputato di più reati

comuni unificabili dalla continuazione, rispetto all'imputato di reati

comuni e militari, anch'essi in tal senso unificabili, in quanto

quest'ultimo, a differenza dell'altro, sarà sottoposto separatamente

alla giurisdizione ordinaria per i reati comuni e a quella militare per

i reati militari.

Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della

questione proposta affermando che nel caso sottoposto a suo giudizio

non risulta, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni sia

stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto

del furto militare e, quindi, che non si profila la connessione

teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati

apparterrebbe al giudice ordinario;

che pur non dichiarando il giudice a quo che, nella specie, tra i

due reati è a ritenersi, invece, la continuazione, questo è

senz'altro l'assunto in base al quale ha dedotto la questione di

legittimità costituzionale;

che però, proprio il non ritenere i due reati teleologicamente

connessi, induce ragionevolmente a dubitare che si possa invece

asserire - sia pure implicitamente - che tra essi sussiste invece

continuazione e, conseguentemente, che la risoluzione della proposta

questione sia rilevante per la definizione del giudizio principale;

che, pertanto, è opportuno rinviare gli atti al giudice a quo per

una puntualizzazione della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte