Ordinanza n. 177/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 648/1950
- art. 64legge 313/1968
usata come parametro
citata
- art. 57Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 5legge 656/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge
10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso
con ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dalla Corte dei conti, sul
ricorso proposto da Grassetti Ida Rosa, iscritta al n. 655 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che la Corte dei conti ha sollevato, con ordinanza emessa
in data 11 gennaio 1989 (pervenuta il 12 dicembre 1989), questione
incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 71 legge 10
agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968,
n. 313 e norme derivate, nella parte in cui non si prevede che, in
mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero,
alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le
sorelle naturali quali soggetti di diritto al trattamento
privilegiato indiretto di guerra", in riferimento agli artt. 3 e 30,
terzo comma, Cost.;
Considerato che la questione si pone esclusivamente per un
ristretto ambito temporale, giacché il beneficio richiesto è stato
concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma
questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge
6 ottobre 1986, n. 656;
che, in tale contesto normativo, va richiamato quanto questa
Corte ha più volte statuito affermando che un trattamento
differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo
costituendo questo, di per sé, "un elemento diversificatore" (cfr.
da ultimo ordinanza n. 441 del 1989);
che pertanto la questione, posta peraltro sulle norme
antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziché sulle disposizioni di
tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del
beneficio in parola, va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e
dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e
30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte