Ordinanza n. 177/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 38legge 47/1985
- art. 98legge 87/1953
- art. 100legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge
della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre-16 novembre 1995 dal
tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul
ricorso proposto da Spangher Walter ed altro contro il comune di
Trieste, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, nel corso del giudizio di impugnazione della
sanzione pecuniaria per abuso edilizio comunicata dal comune di
Trieste, con ordinanza del 12 ottobre-16 novembre 1995 (r.o. n. 629
del 1996,) integrata con altra ordinanza del 14 febbraio 1996, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 104
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.
52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza
per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi;
che, ad avviso del giudice a quo la disciplina censurata
violerebbe gli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, in
quanto la mancata previsione di detto termine consentendo la
repressione degli abusi edilizi dopo un lungo lasso di tempo rispetto
alla perpetrazione dell'illecito, sarebbe in contrasto con i principi
di ragionevolezza e certezza dei rapporti giuridici nonché del
diritto di proprietà, pregiudicando inoltre la garanzia
dell'effettiva difesa giudiziaria, anche nei confronti di terzi
acquirenti del tutto estranei alla commissione dell'illecito;
che nel giudizio è intervenuto il presidente della Giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, con il patrocinio
dell'Avvocatura della regione, che ha concluso per l'inammissibilità
e l'infondatezza nel merito della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di
legittimità costituzionale 12 ottobre-16 novembre 1995 - quella
successiva (14 febbraio 1996) di mera correzione di errore materiale
con specificazione dell'art. (art. 104) della legge della regione
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (denunciato), non
contiene (né poteva contenere) alcuna integrazione di motivazione -
è assolutamente carente di motivazione su una serie di profili
relativi alla domanda di condono e alla stessa applicabilità della
norma denunciata, così impedendo l'accertamento in ordine alla
rilevanza della questione sollevata;
che in particolare, per quanto concerne la rilevanza della
questione, in presenza di allegazione da parte del ricorrente di
domanda di condono con attestazione del versamento della somma a
titolo di oblazione, non vi è alcun cenno sulle ragioni della
mancata applicazione della sospensione del procedimento relativo alle
sanzioni amministrative, ex art. 38, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, tenuto conto altresì che, sul piano logico e
giuridico desumibile dalla normativa sul condono edilizio, debbono
essere privilegiati, prima del proseguimento del procedimento
sanzionatorio, l'esame e la definizione della procedura di sanatoria:
tale principio, invero, si applica anche qualora sia stato emanato il
provvedimento sanzionatorio rispetto al quale sia pendente
l'impugnazione, che, è appena il caso di dire, non è ostativo al
conseguimento della sanatoria (art. 42 della legge n. 47 del 1985),
mentre, in caso di diniego di sanatoria si producono gli effetti di
cui all'art. 39 della legge n. 47 del 1985 anche sulle sanzioni
amministrative meramente pecuniarie, delle quali appunto si discute
nel giudizio a quo;
che, per quanto riguarda l'applicabilità della norma denunciata,
in relazione sia alla precisa allegazione che le opere erano state
eseguite almeno nel giugno 1958 non già dal ricorrente o avente
causa, ma dal precedente proprietario, sia agli stessi motivi di
ricorso, richiamati nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa la
motivazione circa l'astratta riferibilità alla fattispecie della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, non in vigore al momento
della realizzazione dell'opera abusiva nonché sull'irrogazione della
sanzione pecuniaria (non alternativa a demolizione) a carico degli
attuali
ricorrenti e non dell'originario proprietario autore dell'illecito;
che risulta inespressa, né è altrimenti deducibile, una
concreta motivazione circa il legame tra l'art. 104 della legge
regionale n. 52 del 1991 - oggetto della sollevata questione di
legittimità - che si limita a disciplinare la tipologia degli abusi
edilizi con l'annesso regime sanzionatorio, e il profilo della
mancanza di termini di decadenza per l'esercizio del generale potere
di repressione in via amministrativa e di vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia: altre, infatti, sono le disposizioni che
astrattamente disciplinano (ancorché senza previsione di termini di
decadenza) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e la
responsabilità di coloro i quali concorrono alla realizzazione degli
abusi edilizi (v., ad esempio, artt. 98 e 100 della legge della
regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge della regione
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte