Ordinanza n. 178/1985
Altra decisione · depositata il 25/05/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44legge 829/1973
usata come parametro
citata
- art. 443Codice di procedura civile
- art. 6legge 75/1980
- art. 11legge 486/1865
- art. 39legge 486/1865
- art. 3legge 829/1973
- art. 443legge 533/1973
- art. 24legge 829/1973
- art. 6r.d. 100/1984
- art. 25r.d. 100/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44
della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza
a favore del personale dell'O.P.A.F.S.) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra Opera Previdenza e
Assistenza Ferrovieri dello Stato e Giustini Vittorio ed altri iscritta
al n. 88 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1979 dal Pretore di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Lorenzoni Rivo e O.P.A.F.S.
iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 dell'anno 1979;
3) ordinanza emessa il 23 maggio 1979 dal Pretore di Locri nel
procedimento civile vertente tra Romeo Carlo e O.P.A.F.S. iscritta al
n. 731 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1979.
Visti gli atti di costituzione di Giustini Vittorio e
dell'O.P.A.F.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che:
1.1. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 e
depositata il 4 gennaio 1978 (comunicata il 17 e notificata il 23 di
gennaio 1978; pubblicata nella G. U. n. 109 del 19 aprile 1978 e
iscritta al n. 88 R.O. 1978) nel giudizio di appello tra la Opera
Previdenza e Assistenza Ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) e Giustini
Vittorio e altri cinque già ferrovieri statali, collocati a riposo in
tempi anteriori al 2 aprile 1977, avente per oggetto la declaratoria
del loro diritto al computo della tredicesima mensilità nella
indennità di buonuscita a carico dell'Opera (diritto ai medesimi
riconosciuto dal Pretore del lavoro di Reggio Emilia con sentenza n.
342 del 5 luglio 1977), il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione del
lavoro, avanti il quale la Opera aveva riproposto l'eccezione di
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829, che ammetteva - esaurite le
procedure amministrative - il ricorso giurisdizionale alla Corte dei
Conti avverso i provvedimenti dell'O.P.A.F.S., richiamando
l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione inteso ad
attribuire al giudice ordinario la cognizione della pretesa azionata da
dipendenti statali contro l'E.N.P.A.S. al fine di conseguire il
pagamento della indennità di buonuscita di cui al d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032, e denunciando comecché irrazionale la attribuzione alla
Corte dei Conti della cognizione dei ricorsi spiegati dai ferrovieri
statali contro l'O.P.A.F.S., aventi del pari ad oggetto la indennità
di buonuscita.
che
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) nell'interesse di
Giustini Vittorio e consorti l'avv. Franco Agostini giusta procura
speciale a margine dell'atto di deduzioni depositato l'11 marzo 1978
con il quale ha concluso per la declaratoria di fondatezza della
proposta questione, b) nell'interesse dell'O.P.A.F.S. l'Avvocatura
generale dello Stato mediante atto, depositato il 5 maggio 1978, nel
quale si è richiamata all'atto di intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri, depositato in pari data, in cui - richiamata la
normazione positiva e riassunti gli orientamenti giurisprudenziali
della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti - ha negato trattarsi di situazioni identiche per la diversa
normativa delle quali sia da denunciare la violazione dell'art. 3, sia
per la diversa struttura degli enti erogatori sia per il diverso
obietto delle numerose prestazioni previste in favore del personale
delle Ferrovie dello Stato, di guisa che, pur se si condividesse la
soluzione accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in
ordine alla controversa questione, si dovrebbe - sempre ad avviso della
Avvocatura erariale - riconoscere la legittimità dell'attribuzione
alla Corte dei Conti delle controversie concernenti le varie
prestazioni obbligatorie dell'O.P.A.F.S. (e non soltanto l'indennità
di buonuscita) al personale delle Ferrovie dello Stato.
che
1.3. - Con memoria depositata il 23 aprile 1985 la difesa dei
ferrovieri per un verso ha richiamato le sopravvenute l. 20 marzo 1980,
n. 75, il cui art. 6, comma primo stabilisce per la indennità di
buonuscita E.N.P.A.S. la giurisdizione amministrativa dei Tribunali
amministrativi regionali, e C. cost. 10 dicembre 1981, n. 185, che ha
giudicato infondato il sospetto d'incostituzionalità di detta
disposizione, e per altro verso ha richiamato la sent. 19 gennaio 1984,
n. 1, con la quale questa Corte ha giudicato incostituzionale l'art. 11
co. VI allegato T all'art. 39 l. 8 agosto 1865, n. 486 nella parte in
cui attribuiva alla Corte dei Conti le controversie in materia di
pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli, ed ha insistito nella
conclusione di fondatezza della questione sollevata nel 1977 dal
Tribunale di Reggio Emilia, la quale sarebbe fondata anche con
riferimento alla legge sopravvenuta. Dal suo canto l'Avvocatura
erariale nell'interesse dell'intervenuto Presidente del Consiglio dei
ministri, con memoria depositata il 19 aprile 1985, comune agli
incidenti iscritti ai nn. 673/1979 (infra 2.) e 731/1979 (infra 3.), ha
posto in rilievo che la l. 20 marzo 1980, n. 75 prevede all'art. 3 la
riliquidazione dell'indennità di buonuscita integrando la base
retributiva con il computo della mensilità, e dispone che vengano
dichiarati estinti d'ufficio con compensazione di spese i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, su cui la
Corte costituzionale ha reso la sent. 10 dicembre 1981, n. 185, e,
pertanto, ha instato per la restituzione degli atti ai giudici a quibus
ai fini della rinnovazione del giudizio di rilevanza, e, in subordine,
per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.
che
2.1. - Con ordinanza emessa il 19 febbraio 1979 (notificata l'8
e comunicata il 12 di giugno 1979; pubblicata nella G. U. n. 332 del 5
dicembre 1979 e iscritta al n. 673 R.O. 1979) nella controversia tra
Lorenzoni Rivo, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, collocato in
quiescenza il 1 gennaio 1976, e l'O.P.A.F.S., il Pretore di La Spezia,
rilevato che anche l'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stato ha natura previdenziale e che l'art. 44 l.
14 dicembre 1973, n. 829 ha attribuito alla Corte dei Conti la
giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti della O.P.A.F.S.,
ponendosi in contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. in quanto
discriminerebbe arbitrariamente una sola categoria di dipendenti
statali con escluderli dalla giurisdizione del magistrato del lavoro
ordinario per quanto attiene al giudizio sulla ripetuta indennità,
giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 44 l. 14 dicembre 1973, n. 829.
che
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti nella controversia a
qua si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 31 maggio 1979, con il
quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la declaratoria
d'infondatezza della proposta questione riassumendo gli argomenti
esposti nell'incidente iscritto al n. 88 R.O. 1978 (supra 1.2.).
che
3.1. - Con ordinanza emessa il 23 maggio 1979 (comunicata il 6
e notificata il 22 di giugno 1979; pubblicata nella G. U. n. 353 del 29
dicembre 1979 e iscritta al n. 731 R.O. 1979) nella controversia tra
Romeo Carlo, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, collocato in
pensione il 1 gennaio 1979, e l'O.P.A.F.S., che aveva eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito sulla base
dell'art. 44 comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829, il Pretore di
Locri, premesso che, sebbene fosse in via generale per tutte le
controversie previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 443
c.p.c., competente il giudice del lavoro, la l. 829/1973, per essere
nel tempo successiva alla l. 11 agosto 1973, n. 533, che novellò, tra
l'altro, l'art. 443, non poteva non prevalere su questa, e considerato
che la diversa disciplina prevista dalla l. 829/1973 configurerebbe non
soltanto un'astratta disuguaglianza tale, anche a giudizio del
Tribunale di Reggio Emilia (ord. 20 dicembre 1977, n. 88 del 1978), da
configurare violazione dell'art. 3 Cost., ma renderebbe di fatto
estremamente difficile ed oneroso il ricorso giurisdizionale contro i
provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. dovendosi adire la Corte dei
Conti e non il giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della
circoscrizione del tribunale nella quale risiede il ricorrente, e (non
con le procedure di cui ai rr.dd. 13 agosto 1933, n. 1038 e 12 luglio
1934, n. 1214 e alla l. 21 marzo 1953, n. 151, sibbene) con la
procedura di cui alla l. 533/1973, giudicò non manifestamente
infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44,
comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento non solo
all'art. 3 comma primo, ma anche agli artt. 24 comma primo e 25 comma
primo Cost..
che
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti della controversia a
qua si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 10 luglio 1979, con il
quale l'Avvocatura generale dello Stato ha, in via preliminare, instato
per la rimessione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del
giudizio sulla rilevanza della questione, che sarebbe resa necessaria
per il sopravvenuto comma primo d.l. 29 maggio 1979, n. 163, che
attribuisce le controversie in materia di buonuscita e di cessazione
del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle
Aziende Autonome alla giurisdizione esclusiva dei tribunali
amministrativi regionali, e, in subordine a sostegno della ribadita
conclusione d'infondatezza della proposta questione, ha rilevato che il
procedimento dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti
offrirebbe alcuni vantaggi (istruttoria di ufficio, non obbligatorietà
del patrocinio, ecc.) e sarebbe per contro irrilevante la mancata
previsione del doppio grado del giudizio.
4. - Alla pubblica udienza del 7 maggio 1985, nel corso della quale
il giudice Andrioli ha svolto unica relazione sui tre incidenti, è
comparso l'avv. dello Stato Sernicola che ha insistito nella richiesta
di restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Considerato che
5.1. - La identità obiettiva dei due incidenti
iscritti ai nn. 88/1978 e 673/1979 e la continenza di questi
nell'incidente iscritto al n. 731/1979, nel quale sono assunti a
parametri non solo l'art. 3 ma anche gli artt. 24 e 25 Cost., ne
impongono la riunione ai fini di unica deliberazione.
5.2. - Successivamente alla instaurazione dei tre incidenti è
entrata in vigore la l. 20 marzo 1980, n. 75, la quale non solo
disciplina nell'art. 3 la riliquidazione dell'indennità di buonuscita
per i dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i
quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno
1969-31 maggio 1979 (specie nella quale sono comprese tutte le parti
private nelle controversie a quibus), ma nell'art. 6 dispone che "le
controversie in materia d'indennità di buonuscita e di indennità di
cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e
delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei
tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa
disposizione" (comma primo) e che "i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la
riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della
restituzione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3,
sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le
parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato
restano privi di effetti" (comma secondo).
Pertanto, la Corte non può non limitarsi a disporre la
restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano alla
valutazione di rilevanza, sulla questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 44, comma terzo ("Contro i provvedimenti
definitivi dell'O.P.A.F.S. in materia di prestazioni obbligatorie è
ammesso ricorso alla Corte dei Conti") l. 14 dicembre 1973, n. 829
(Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato), della sopravvenuta l. 20 marzo
1980, n. 75, non senza ricordare che la Corte con sent. 11 novembre
1981, n. 185, cui han fatto seguito la ord. 12 marzo 1982, n. 62 e,
limitatamente al comma primo dell'art. 6, la ord. 3 aprile 1984, n.
100, ebbe a giudicare infondate le questioni d'incostituzionalità del
comma primo dell'art. 6 l. 75/1980 in riferimento all'art. 25 e del
comma secondo dello stesso articolo in riferimento agli artt. 3, 24,
42, 70 e 101 Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 88/1978, 673 e 731/1979,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia (n. 88
R.O. 1978) e al Pretore di La Spezia (ord. 673 R.O. 1979) che han
sollevato la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 44
comma terzo l. 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di
previdenza a favore del personale dell'O.P.A.F.S.) in riferimento
all'art. 3 Cost., e al Pretore di Locri (ord. 731 R.O. 1979), che ha
sollevato la questione d'illegittimità costituzionale della stessa
disposizione in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte