Ordinanza n. 178/2001
Altra decisione · depositata il 31/05/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo
grado di Reggio Calabria il 16 novembre 1998, in un procedimento
penale a carico dell'on. Amedeo Gennaro Matacena, con la quale è
stata dichiarata la contumacia dell'imputato, non considerando
impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il
mandato parlamentare attraverso lapartecipazione a votazioni in
Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato
il 14 dicembre 2000, ed iscritto al n. 174 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che con ricorso depositato il 14 dicembre 2000 la Camera
dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio
Calabria, chiedendo alla Corte:
a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che
non costituisce impedimento assoluto della partecipazione del
deputato alle udienze penali, e perciò causa di giustificazione
della sua assenza, il diritto-dovere di assolvere il mandato
parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;
b) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 16 novembre 1998,
con cui lo stesso giudice aveva rigettato la richiesta della difesa
dell'on. Amedeo Gennaro Matacena di giustificare l'assenza
dell'imputato all'udienza in ragione dell'impedimento parlamentare
(attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei
deputati), disponendo procedersi e dichiarando la contumacia
dell'imputato;
che - riferisce la ricorrente - la menzionata ordinanza della
Corte d'assise motiva il rigetto dell'istanza sul rilievo che
l'on. Matacena aveva giustificato la propria assenza "adducendo la
concomitanza di lavori parlamentari", ma non aveva specificato "se
parteciperà a detti lavori o se la sua presenza per eventuali
votazioni o interpellazioni prenotate sia oggi indispensabile in
Parlamento";
che la Camera dei deputati rileva come il mancato
riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire
all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione
assembleare - costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio
del "diritto fondamentalissimo" alla difesa ed esercizio del
diritto-dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi
personalmente - ne ostacola la partecipazione alla votazione e
quindi: a) comprime l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in
violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a
rischio la funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione
dei quorum strutturali e funzionali richiesti per la validità delle
deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in
riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo
comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma,
Cost., e agli artt. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, comma
3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1);
c) coarta (ab extrinseco) la libertà dell'espletamento del mandato
parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica
integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale
- così violando l'art. 3 Cost. -, quelli dell'autonomia,
indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto
a quellodell'efficienza del processo, senza consentire di
raggiungere, attraverso il bilanciamento delle contrapposteesigenze
ed il rispetto del principio di leale collaborazione tra i poteri
dello Stato, un punto di equilibrio (resopossibile dal non quotidiano
espletamento delle votazioni) idoneo a garantire la certezza del
diritto, escludendo la mera discrezionalità del giudice nella
valutazione dell'impedimento a comparire del deputato per
impegniparlamentari.
Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di
consiglio e senza contraddittorio, ai sensidell'art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia
ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti
dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di
un conflitto tra poteri dello Stato (vedi, in analogo conflitto,
ordinanza n. 102 del 2000), restando impregiudicata - atteso il
carattere meramente delibatorio della presente pronuncia - ogni
ulterioredecisione anche in punto d'ammissibilità;
che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei
deputati è legittimata a sollevare conflitti diattribuzione tra
poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, del pari, la Corte di assise di primo grado è
legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso
esercitate, in conformità del principio, più volte affermato da
questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in
conflitti costituzionali di attribuzione;
che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente
prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato
riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire
all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni
assembleari;
che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto
e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che è opportuno disporre, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della citata legge n. 87 del 1953 - comeritenuto da questa
Corte in un caso analogo (ordinanza n. 102 del 2000) - la
notificazione anche al Senato della Repubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei
deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio
Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Corte di assise di primo grado di
Reggio Calabria, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte