Ordinanza n. 179/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo
comma, del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze
emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n.
593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima seria speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31
marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, c.p.c.,
nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice
collegiale è sottoscritta "soltanto dal presidente e dal giudice
estensore";
che, secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe
con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti
del collegio sono civilmente responsabili in base alla legge 13
aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della sottoscrizione
della sentenza da parte di tutti i componenti ostacolerebbe la
possibilità di conoscere la motivazione per il membro del collegio
per il quale non è prevista la sottoscrizione, con la conseguente
lesione del principio di uguaglianza e la configurazione di una forma
di responsabilità oggettiva;
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha
confermato la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
secondo, 2 e 16 della legge n. 117 del 1988, nelle parti in cui
prevedono una responsabilità solidale fra tutti i componenti degli
organi giudiziari collegiali, in quanto la decisione di tali organi
è atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del
collegio concorrono in posizione di parità;
che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della
decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri,
né ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del
collegio, del testo della sentenza, poiché anche il componente che
non la sottoscrive, ha il diritto-dovere e la possibilità di
controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decisum, tanto
del dispositivo che della motivazione;
che, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della
Costituzione, appare palesemente insussistente, non derivando dalla
disposizione impugnata né l'attribuzione di una responsabilità
oggettiva né la lesione del principio di uguaglianza;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma,
del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte