Ordinanza n. 179/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 551/1994
- art. 1legge 601/1994
- art. 3legge 601/1994
- art. 2legge 551/1994
- art. 3legge 551/1994
- art. 6legge 551/1994
usata come parametro
citata
- art. 110Codice penale
- art. 39legge 724/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure
urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata), e dell'art. 1, comma 6, dello
stesso decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da disposizioni
legislative), nonché degli artt. 1, 2, 3 e 6 dello stesso
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, promossi con quattro
ordinanze emesse il 18 novembre 1994 dal Pretore di Gorizia; il 15
novembre 1994 dal Pretore di Gorizia, sezione distaccata di
Monfalcone, il 17 ottobre e il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Gela, e
rispettivamente iscritte ai nn. 24, 76, 98 e 99 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 5, 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Paolo
Menegaldo ed altro, imputati del reato di cui agli artt. 110 del
codice penale, e 20, lett. a) e b) della legge 28 febbraio 1985, n.
47, il Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone, con
ordinanza emessa in data 15 novembre 1994 (r.o. n. 76 del 1995), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti
per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), nonché dell'art. 1, comma 6, dello stesso
decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, che estendono le disposizioni
sul condono edilizio di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47 anche ad opere ultimate dopo il 1 ottobre 1983 e fino al
31 dicembre 1993 in presenza di determinati requisiti, e regolano la
relativa disciplina;
che, ad avviso del giudice a quo, la normativa denunciata
avrebbe previsto un meccanismo analogo a quello dell'amnistia
condizionata pretermettendo la procedura per questa prevista
dall'art. 79 della Costituzione, ed incidendo sul principio di
uguaglianza tra cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione per la
interruzione, priva di ragionevole giustificazione, del nesso
costante tra reato e punibilità;
che identica questione è stata sollevata, alla stregua delle
medesime argomentazioni, dal Pretore di Gorizia, con ordinanza emessa
in data 18 novembre 1994 (r.o. n. 24 del 1995);
che i medesimi rilievi sono contenuti in due ordinanze, di
identico contenuto, emesse rispettivamente in data 17 ottobre 1994
(r.o. n. 98 del 1995) e 27 ottobre 1994 (r.o. n. 99 del 1995), con le
quali il Pretore di Gela, nel corso di altrettanti procedimenti
penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 3 e 6 dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n.
551, ravvisandone il contrasto con gli artt. 79 e 3 della
Costituzione, invocato, tale secondo parametro, sotto il duplice
profilo dell'irragionevolezza della normativa denunciata e della
disparità di trattamento che essa determinerebbe rispetto ad
interessi diversi, meritevoli di pari tutela costituzionale, quali
quello del paesaggio (art. 9, secondo comma, della Costituzione) e
quello della salute (art. 32, primo comma, della Costituzione).
Considerato che le questioni sono identiche e che, pertanto, i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;
che analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 29 dicembre 1994);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente
vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724,
che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo
parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), nonché dell'art. 1, comma 6, dello stesso
decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da disposizioni
legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della
Costituzione, dal Pretore di Gorizia, sezione distaccata di
Monfalcone, e dal Pretore di Gorizia con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del menzionato
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte