Ordinanza n. 179/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio
Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n.
85 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti della Corte
di appello di Brescia, sezione seconda penale.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del
Parlamento da due legislature e di avere partecipato l'11 dicembre
1994 ad una trasmissione televisiva nel corso della quale aveva
espresso opinioni e valutazioni politiche sull'incidenza che l'uso
distorto della carcerazione preventiva aveva avuto nell'indurre al
suicidio l'ex presidente dell'ENI, espone di essere stato querelato
per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;
che il ricorrente lamenta che i giudici della seconda sezione
penale della Corte di appello di Brescia, nel disporre nei suoi
confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso la sfera
di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le
opinioni espresse dai membri del Parlamento siano insindacabili a
norma dell'art. 68 della Costituzione;
che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del
potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del
ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha respinto la
richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati;
che, ad avviso del ricorrente, sussiste la legittimazione del
singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità
giudiziaria, dal momento che analogo diritto è riconosciuto a
ciascuno dei "funzionari appartenenti all'ordine di cui all'art. 104
della
Costituzione";
che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari
che, "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui
all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte di appello di
Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il
Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente
violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti
posti in essere in tale guerra".
Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di
questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di
dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione
espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio
delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa
qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente
alla Camera di appartenenza;
che, di conseguenza, "solo l'esercizio in concreto, da parte
della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria
potestà" produce "l'effetto inibitorio dell'inizio o della
prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o
civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997 e
n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità
giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte
costituzionale sollevando conflitto di attribuzione "per vizi del
procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti
di volta in volta richiesti per il valido esercizio" della potestà
del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);
che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non
abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la
sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta
all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del
membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione
operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di
impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);
che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire
solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la
valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella
dell'autorità giudiziaria;
che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della
Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle
opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del
conflitto non si è realizzato;
che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per
assenza attuale della materia di un conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei
confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte