Ordinanza n. 18/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1054/1970
- art. 2legge 967/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 22 dicembre 1969, n 967 (Norme per il riordinamento della
indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia
ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria), modificato
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 giugno 1982 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Giambroni Loreto ed
altri contro il Comitato di Controllo di Cagliari sugli atti degli Enti
locali presso l'Assessorato agli Enti locali della Regione Sardegna ed
altri, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1983,
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Rotelli Duilio ed altri
contro il Consorzio Intercomunale per il servizio di vigilanza urbana
di Schio ed altra, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6
luglio 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22
dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità
mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al
personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il
riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta
alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione
penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione;
ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il
contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità
prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con
qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione in tutto identica è stata ritenuta non
fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame
non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa
decisione
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969. n. 967 ("Norme
per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di
istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della
legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento
dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di
polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"),
sollevata con ordinanze 2 giugno 1982 del TAR per la Sardegna e 16
ottobre 1983 del TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte