Ordinanza n. 18/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 636/1939
- art. 2legge 218/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14
aprile 1939 n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) convertito nella
legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4
aprile 1952 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)
promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980 dal Pretore di Siena
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Coradeschi Enrica e
Consorzio Agrario Provinciale di Siena iscritta al n. 217 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 138 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980 (R.O. n.
217/80), il Pretore di Siena ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n.
636, convertito nella legge 6 luglio 1939
n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218,
nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 37,
primo comma, Cost., non prevede per la donna lavoratrice in età di
collocamento a riposo la facoltà di optare per la prosecuzione del
rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli
uomini;
che la prospettata censura, come emerge dal contesto
dell'ordinanza di rimessione, in riferimento all'oggetto del giudizio
a quo, investe il problema della diversa età di pensionamento della
donna rispetto all'uomo, non in sé e per sé, ma in quanto dalla
denunciata diversità si determina una minorata tutela della
stabilità del lavoro femminile riguardo ai licenziamenti privi di
giusta causa o di giustificato motivo, stante il disposto dell'art.
11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 che assicura detta tutela
limitativa del recesso del datore di lavoro solo ai lavoratori che
non abbiano maturato diritto a pensione;
che, in tali sensi, il combinato disposto delle norme censurate
e dell'art. 11 della legge n. 604/66 è già stato dichiarato, da
questa Corte, costituzionalmente illegittimo (sent. n. 137/86) nella
parte in cui consente il licenziamento della donna lavoratrice, per
effetto del conseguimento della pensione di vecchiaia, al
cinquantacinquesimo anno di età, anziché al compimento del
sessantesimo anno come per l'uomo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636,
convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2
della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata dal Pretore di Siena, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
37, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte