Ordinanza n. 18/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-sexieslegge 306/1992
- art. 2legge 399/1994
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere sull'istanza proposta da Basco Antonio, iscritta
al n. 32 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1995,
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42
e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, inserito
dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501;
che a tal proposito il rimettente, dopo aver rilevato come la
disciplina dettata dalla norma oggetto di impugnativa sia stata
introdotta dal legislatore a seguito della sentenza n. 48 del 1994,
con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 306 del 1992,
ha osservato che, allorquando venga adottato, a norma del comma 4
dell'art. 12-sexies del medesimo decreto, il sequestro preventivo
ricollegato alla particolare ipotesi di confisca prevista dai commi 1
e 2, da un lato viene vanificato "il fondamentale parametro di
legittimità costituzionale" costituito dal presupposto della
intervenuta condanna, stanti i limiti proprii del giudizio di
riesame, e dall'altro lato risulterebbe inoperante "lo stesso
ordinario parametro di legittimità del sequestro preventivo,
consistente nella immediata correlazione tra beni e reato
contestato"; dal che scaturirebbe, a parere del giudice a quo, una
illegittima "aggressione giuridica" di beni protetti dall'art. 42
della Costituzione, in quanto non posti - come nelle ordinarie
ipotesi di confisca - in rapporto di stretta correlazione con il
reato oggetto di accertamento, con conseguente illegittimità anche
della misura "anticipatoria" rispetto al giudizio di responsabilità;
che violato sarebbe anche il diritto di difesa, stante il breve
termine (dieci giorni) concesso in sede di riesame per dedurre
elementi in ordine alla legittima provenienza dei beni ed alla
assenza di sproporzione rispetto alle capacità reddituali
dell'indagato e considerata l'impossibilità - a differenza di quanto
avviene per la "analoga" misura di prevenzione - di contestare il
merito della accusa, così come vulnerato risulterebbe il principio
sancito dall'art. 97 della Costituzione, giacché "la dettagliata
ricostruzione di complesse vicende proprietarie dilaterebbe i tempi
di definizione dei procedimenti penali";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le doglianze espresse dal giudice a quo paiono
ruotare essenzialmente attorno alla asserita elusione dei principi
affermati da questa Corte nella sentenza n. 48 del 1994, giacché,
osserva il rimettente, la possibilità di adottare il provvedimento
di sequestro preventivo nel corso del procedimento concernente
l'accertamento del reato "presupposto" vanificherebbe la previsione
introdotta dal legislatore nei commi 1 e 2 della norma impugnata, ove
è stata sostituita la qualità di indagato - già prevista dall'art.
12-quinquies, comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo -
con quella di condannato, dal momento che, per un verso, sarebbe
impedito al giudice del riesame di verificare la gravità degli
indizi che sostengono il merito dell'accusa e, sotto altro profilo,
risulterebbe svilito il requisito della "immediata correlazione" tra
beni e reato che costituisce l'ordinaria condizione di legittimità
del sequestro;
che simili rilievi non hanno fondamento in quanto, essendo nella
specie il sequestro preventivo destinato esclusivamente ad assicurare
l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato
nel caso di condanna a norma dei commi 1 e 2 della disposizione
censurata, e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e
presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240
cod. pen., è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità
debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli
previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con
ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo
pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto
della misura cautelare reale; cosicché, avendo il legislatore non
irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso
pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il
condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di
valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica
del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra
fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione
della provenienza dei beni costituisca il parametro di legittimità
del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata
ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli
stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di
condanna; sequestro e confisca, pertanto, rappresentano nel caso di
specie, come in tutte le ipotesi riconducibili all'art. 321, comma
2, cod. proc. pen., istituti fra loro specularmente correlati sul
piano dei presupposti, al punto che soltanto deducendo
l'illegittimità costituzionale del secondo potrebbe venire in
discorso l'illegittimità del primo;
che nel merito delle singole censure non sussiste alcuna
violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, sia
per le considerazioni poste a fondamento della richiamata sentenza n.
48 del 1994, ove è stata contestata la fondatezza, anche in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, di consimili rilievi che
lo stesso Tribunale ebbe a svolgere sull'istituto del sequestro
preventivo e sul relativo procedimento di riesame, sia perché la
persona cui i beni sono stati sequestrati può in ogni tempo
contestare il provvedimento cautelare e provare l'inesistenza dei
suoi presupposti domandando la revoca della misura, con l'ulteriore
possibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice a
norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.;
che del tutto inconferente, perché estraneo al tema dedotto, si
rivela il richiamo all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
così come palesemente infondata è la pretesa violazione dell'art.
97 della Carta fondamentale, giacché, da un lato, si prospetta una
questione di mero fatto, quale è quella della possibile dilatazione
dei tempi di definizione dei procedimenti a cagione della
complessità di taluni accertamenti patrimoniali, mentre, sotto altro
e più assorbente profilo, si evoca un parametro che questa Corte ha
costantemente ritenuto non riferibile al tema dell'esercizio della
funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi
provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v., da
ultimo, ordinanze n. 257 e n. 39 del 1995);
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e
97 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte