Ordinanza n. 180/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 116r.d. 1736/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 31 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Rago Leonardo,
iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Matera dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare
al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso
la pretura che abbia respinto la richiesta di emissione del decreto
penale di condanna perché inadeguata alla gravità del fatto (nella
specie, per la ritenuta ricorrenza dell'ipotesi della "maggiore
gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto prevista
dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736);
che, ad avviso del giudice rimettente, poiché il rigetto della
richiesta comporta una valutazione del merito dell'imputazione ed un
impulso per la successiva contestazione dell'ipotesi grave nel
decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero,
sarebbero violati i principi dettati in tema di incompatibilità
della legge delega n. 81 del 1987 - e, quindi, gli artt. 76 e 77
della Costituzione - nonché quelli di cui agli artt. 25 e 101 della
Costituzione, che richiedono che chi è chiamato a giudicare sia
alieno dalle suggestioni di convincimenti formatisi anteriormente ed
al di fuori del processo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con la sentenza n. 502 del 1991 (integrata con
l'ordinanza di correzione n. 104 del 1992), questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 34,
secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare "al giudizio" del giudice per le indagini preliminari che
ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta
inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero;
che tale pronuncia si riferisce ad una fattispecie - ricorrenza
dell'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di
assegni a vuoto - identica a quella qui in questione: onde essa è da
intendere nel senso che la ritenuta inadeguatezza della pena include
l'ipotesi in cui essa derivi da inadeguatezza della ipotesi criminosa
contestata;
che non rileva che nel caso in esame l'incompatibilità sia
prospettata rispetto al giudizio abbreviato, anziché al giudizio
dibattimentale, dato che questa Corte ha già chiarito, nella
sentenza n. 401 del 1991, che la locuzione "giudizio" impiegata
nell'art. 34, secondo comma, "è di per sé tale da ricomprendere
qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un
esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso
quello che si svolge con il rito abbreviato";
che, di conseguenza, poiché la norma, nella parte impugnata con
l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima, la presente questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le
indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di
condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal
pubblico ministero - norma già dichiarata costituzionalmente
illegittima, per questa parte, con la sentenza n. 502 del 1991,
integrata con l'ordinanza n. 104 del 1992 - sollevata, in riferimento
agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 31
agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte