Ordinanza n. 180/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 649/1994
- art. 2legge 649/1994
- art. 3legge 649/1994
- art. 4legge 649/1994
- art. 6legge 649/1994
- art. 8legge 649/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
commi 2, 3 e 4, 6, comma 10, 8, comma 4 del decreto-legge 25 novembre
1994, n. 649, recante: "Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" promosso
con ricorso della Regione Campania, notificato il 22 dicembre 1994,
depositato in cancelleria il 28 dicembre 1994 ed iscritto al n. 88
del registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che con ricorso notificato in data 22 dicembre 1994, la
Regione Campania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3, 4, dell'art. 6,
comma 10, e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1994,
n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e della edilizia privata), in riferimento agli artt.
9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione;
che con riguardo agli artt. 1 e 2 viene denunciato il contrasto
con gli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione in ragione della
violazione del generale assetto di competenze stabilito dalla
Costituzione in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
che identiche considerazioni in ordine alla sottrazione delle
competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative
sfere di attribuzione legislativa ed amministrativa vengono svolte
dalla ricorrente circa il conferimento ad organi statali delle
funzioni di controllo e sostitutive per i provvedimenti di competenza
del sindaco mediante la nomina di commissari ad acta prevista
dall'art. 3 del decreto-legge n. 649 del 1994 che viene ritenuto
pertanto lesivo degli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione;
che, inoltre, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n.
649 del 1994 viene censurato in riferimento agli artt. 117, 118 e 130
della Costituzione in quanto concernente la materia dell'urbanistica,
ed in particolare il procedimento ed il termine per la formazione
degli strumenti urbanistici degli enti locali; l'art. 8 viene
ritenuto lesivo dell'art. 117 della Costituzione in ordine alla
eccessiva analiticità della normativa statale dettata per le
procedure concernenti il rilascio delle concessioni edilizie, ed
infine l'art. 6, comma 10, viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della
Costituzione in quanto viola la competenza legislativa ed
amministrativa della Regione in materia di opere pubbliche di
interesse regionale;
che, infine, il giudice remittente ritiene che il decreto-legge
n. 649 del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77
della Costituzione in quanto la violazione delle competenze regionali
succitate verrebbe a coincidere con il ricorso alla decretazione di
urgenza in assenza dei presupposti giustificativi della stessa;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque respinto;
Considerato che il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 21, serie generale del 26 gennaio 1995;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente
vigente ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della
normativa impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4,
dell'art. 6, comma 10 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25
novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) sollevata,
in riferimento agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione,
dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte