Ordinanza n. 180/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1996 dal
pretore di Rieti sui ricorsi riuniti proposti da Marchetti Enzo ed
altri contro l'ENPAV, iscritta al n. 1119 del registro ordinanze 1996
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione dell'ENPAV nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,
veterinari iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge
12 aprile 1991, n. 136, avevano chiesto l'accertamento
dell'inesistenza del loro obbligo contributivo nei confronti
dell'ENPAV, sancito dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), il pretore
di Rieti, con ordinanza emessa il 9 aprile 1996, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui prevede,
interpretando l'art. 32 della legge n. 136 del 1991, che l'iscrizione
all'ENPAV e la relativa contribuzione siano obbligatorie soltanto per
i veterinari iscritti all'albo anteriormente all'entrata in vigore di
detta legge;
che, a parere del rimettente, la norma violerebbe "il principio
ontologico del diritto" di irretroattività della legge prevedendo il
ripristino dell'obbligo di iscrizione all'ENPAV e così contrastando
per l'irragionevolezza con l'art. 3 della Costituzione, richiamato
anche quanto a disparità tra veterinari liberi professionisti da un
lato e lavoratori dipendenti dall'altro, penalizzati questi ultimi da
una doppia contribuzione, lesiva dell'art. 38 della Costituzione
(poiché creativa di oneri superiori a quelli necessari per
assicurare "mezzi adeguati");
che, secondo il giudice a quo sarebbe infine vulnerato l'art. 97
della Costituzione in quanto, assoggettandosi a contribuzione solo
alcuni lavoratori iscritti all'albo, risulterebbe compromessa
l'imparzialità della pubblica amministrazione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha
chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione,
richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 88 del 1995;
che nel medesimo senso ha concluso l'ENPAV, intervenuto nel
giudizio dinanzi a questa Corte.
Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata, con la
sentenza n. 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri
rispetto a quelli evocati dal giudice rimettente) e manifestamente
infondata con ordinanze nn. 252 e 455 del 1995, la questione
sollevata dal pretore di Rieti;
che quest'ultimo non offre argomenti ulteriori o diversi né
profili di censure nuovi rispetto a quelli esaminati nelle citate
decisioni, tutte peraltro anteriori all'emissione dell'ordinanza di
rimessione ma non considerate dal giudice a quo;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, dal pretore di
Rieti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte