Ordinanza n. 181/1972
Altra decisione · depositata il 21/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52r.d. 619/1928
- art. 5legge 1407/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d.
26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle
disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile
e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza), nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 novembre
1956, n. 1407, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal
tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Bolletti
Marcello, Rosetta e Marina e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 447 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16 del 19 gennaio 1972.
Visto l'atto di costituzione di Bolletti Marcello, Rosetta e
Marina;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto:
che il tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra
Marcello, Rosetta e Marina Bolletti e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 12 luglio 1971,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d. 26
febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle
disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile
e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza), nella parte in cui la norma esclude che l'indennità di
buonuscita possa essere corrisposta al coniuge superstite dell'iscritto
all'opera di previdenza, non avente diritto a pensione indiretta, e
alle figlie maggiorenni dello stesso iscritto, che non siano nubili;
che davanti a questa Corte si sono costituiti soltanto Marcello,
Rosetta e Marina Bolletti, a mezzo degli avvocati Giuseppe Penasa e
Carlo Jossa, con deduzioni depositate il 12 novembre 1971, e non ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che la difesa dei Bolletti, con le deduzioni e con successiva
memoria, ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare fondata la
questione;
che all'udienza del 22 novembre 1972 non erano presenti gli
avvocati dei Bolletti;
che all'adunanza in camera di consiglio per la decisione della
causa, fissata per il 7 dicembre 1972, non hanno preso parte, a causa
di legittimo impedimento, due dei giudici che erano stati presenti
all'udienza di discussione;
che il 20 dicembre 1972 cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni il Giudice Costantino Mortati, che ha presieduto il collegio
nell'udienza di discussione della causa;
Considerato che ricorrono le condizioni perché la causa debba
essere nuovamente discussa nella pubblica udienza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione del fascicolo della sopradetta causa alla
Cancelleria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPAOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte