Ordinanza n. 181/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 488/1968
usata come parametro
citata
- art. 12legge 155/1981
- art. 19legge 155/1981
- art. 7legge 155/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso
con ordinanza emessa il 15 giugno 1981 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Nannini Domenico e l'INPS, iscritta al
n. 562 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giovanni Belloni, Pasquale Vario, Angelo Renzullo;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) " nella parte in cui
e perché esclude dall'aumento di lire 2.400 mensili le pensioni
supplementari aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, e che
siano liquidate a norma degli artt. 12 e 19 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 488 del 1968 e non secondo quanto
innovativamente disposto dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.
155".
Considerato che la medesima questione è stata già decisa da
questa Corte, con sentenza n. 101 del 29 aprile 1981, con la quale è
stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, "nella parte in cui, prevedendo per le
pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo
limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo
estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo,
aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 15 giugno 1981 dal pretore di
Modena (R.O. n. 562 del 1981), dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria), la cui illegittimità
costituzionale, nella parte impugnata, è stata già dichiarata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte