Ordinanza n. 181/1985
Altra decisione · depositata il 13/06/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 482/1968
usata come parametro
citata
- art. 9d.l. 463/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal Tribunale di Messina nel
procedimento civile vertente tra S.p.A. I.M.S.A. e Cariolo Francesco,
iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Avellino nel
procedimento penale a carico di Bardelli Alberto, iscritta al n. 732
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 61 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1983 dal Pretore di Chieri nel
procedimento civile vertente tra Azzinnaro Mario e S.p.a. Procter e
Gamble Italia, iscritta al n. 1029 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno
1984.
Visto l'atto di costituzione della Soc. I.M.S.A. nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanze emesse l'8 giugno 1978 dal Tribunale di
Messina (n. 471, r.o. 1978), il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Avellino
(n. 732, r.o. 1981) e il 7 novembre 1983 dal Pretore di Chieri (n.
1029, r.o. 1983) è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dell'art.
11, primo comma, della l. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui non
consentirebbe di computare, nella percentuale di invalidi ed equiparati
che le aziende con più di 35 lavoratori sono tenute ad assumere, i
lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con
l'azienda;
che il Pretore di Chieri, per l'ipotesi che la Corte ritenesse, in
via interpretativa, che l'art. 11 impugnato consente il suddetto
computo, ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale
dello stesso articolo, nella parte in cui non pone un limite numerico
alla computabilità nella percentuale in caso di personale divenuto
invalido nel corso del rapporto di lavoro nell'azienda;
considerato che la disposizione impugnata è stata modificata
dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638 e che, sulla base di
tali modifiche, va riesaminata la rilevanza delle questioni dai giudici
a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Messina, al
Pretore di Avellino e al Pretore di Chieri.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte