Ordinanza n. 182/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo
comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 30 settembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Pappi Giuseppe, iscritta al n. 428 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
consentono che la Costituzione di parte civile avvenga in dibattimento
senza il rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dalla
legge processuale civile, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
che tale ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 17 giugno
1970, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale proposte dal tribunale di Ferrara sulla base del rilievo
che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere
una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente,
differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel
processo civile;
che, successivamente, le stesse questioni sono state dichiarate da
questa Corte manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12
novembre 1970;
che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a
modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del
codice di procedura penale, promosse, con riferimento agli artt. 24,
primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Ferrara con ordinanza 30 settembre 1971 e già dichiarate
non fondate con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente
infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte