Ordinanza n. 182/1993
Altra decisione · depositata il 21/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 500Codice di procedura penale
- art. 503Codice di procedura penale
- art. 238d.l. 306/1992
- art. 238legge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo
comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dalla Corte d'Appello di
Cagliari, nel procedimento penale a carico di Casti Francesco,
iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di
Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo
comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale "nella
parte in cui non consentono l'acquisizione e quindi la lettura, delle
dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero nel corso di
indagini preliminari svolte in relazione ad un procedimento
connesso";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la restituzione degli atti al giudice remittente per
il riesame della questione.
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione sulla
base del testo dell'art. 238 nella formulazione derivata dal decreto
legge 8 giugno 1992 n. 306, il quale (al primo comma) consentiva
l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale solo
in caso di prove assunte nell'incidente probatorio, in giudizio, o
delle quali era stata data lettura nello stesso; mentre non
consentiva più (al quarto comma) la utilizzabilità di prove assunte
in altro procedimento penale (diverse da quelle di cui al primo
comma) ai fini delle contestazioni di cui agli artt. 500, terzo
comma, e 503 del codice di procedura penale;
che la legge 7 agosto 1992, n. 356 ha convertito in legge,
modificandolo, detto testo, con la conseguenza che l'attuale
formulazione dell'art. 238, quarto comma, consente ora di acquisire
al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni effettuate a
norma dell'art. 503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri
procedimenti penali, diverse da quelle già previste al primo comma;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente
affinché riesamini, alla luce della nuova disciplina, la rilevanza
della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte