Ordinanza n. 183/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 32/2000
usata come parametro
citata
- art. 56Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in
materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo),
convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, promossi con tre ordinanze
emesse il 2 agosto 2000 dal tribunale di Udine, rispettivamente
iscritte al n. 691, 692 e 693 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento della Associazione della proprietà
edilizia di Perugia nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di esecuzione di sfratto,
il tribunale di Udine, con ordinanza del 2 agosto 2000, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in
materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo),
convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in riferimento agli
artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
detta disposizione, in riferimento all'art. 6, comma 5, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevede che il termine
dilatorio dettato da quest'ultima norma non possa comunque essere
inferiore a nove mesi, senza consentire al giudice di valutare la
sussistenza di situazioni riguardanti il locatore che valgano a
giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell'immobile di
minore durata;
che, per il rimettente, la fissazione di un termine dilatorio
minimo per il differimento della data di rilascio rappresenterebbe un
elemento di rottura rispetto all'impostazione di fondo della
disciplina delle locazioni;
che nella materia dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio, ancora ad avviso del rimettente, la disposizione generale
dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non prevede un
termine di dilazione minimo, fissando solo dei termini massimi per il
rilascio dell'immobile;
che la disposizione sub iudice, invece, avrebbe capovolto il
principio generale di cui sopra affermando che, ove il conduttore
possieda i requisiti o versi nelle condizioni di cui all'art. 6,
comma 5, della legge n. 431 del 1998, le esigenze del locatore
debbano necessariamente essere recessive;
che la disposizione censurata, inoltre, escludendo un
qualsiasi rilievo al diritto del locatore di disporre dell'immobile,
contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 323
del 1993) che ha ritenuto che "la necessità come causa di cessazione
della proroga legale ha assunto funzione di strumento per la
composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli
dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del
locatore-proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile in
caso di necessità";
che sarebbe violato l'art. 42, secondo comma, Cost., perché
la disposizione denunciata comprimerebbe ingiustificatamente il
diritto di proprietà privata riconosciuto dalla legge, sotto il
profilo della facoltà di godimento dell'immobile, imponendo al
proprietario un vincolo assoluto di indisponibilità del bene, con
sacrificio delle concomitanti esigenze di cui egli è legittimamente
portatore;
che la disposizione censurata contrasterebbe, infine, con
l'art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparità di trattamento di
situazioni rispetto alle quali al giudice dovrebbe essere consentito
un "apprezzamento" delle rispettive esigenze del locatore e del
conduttore, senza vincoli costituiti da termini minimi di dilazione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza
della questione, in quanto la compressione dei diritti del locatore
rientra nel quadro della c.d. "funzionalizzazione" del diritto di
proprietà, sicché non vi sarebbe contrasto con il suddetto precetto
costituzionale;
che nel presente giudizio ha chiesto di intervenire - non
essendo costituita nel giudizio a quo - l'Associazione della
proprietà edilizia di Perugia, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore chiedendo anzitutto l'ammissione del
proprio intervento e concludendo, nel merito, a favore
dell'accoglimento della sollevata questione;
che, con altre due ordinanze del 2 agosto 2000 (r.o. nn. 692
e 693 del 2000), lo stesso rimettente ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale identiche a quella di cui sopra;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto anche in
questi giudizi concludendo per l'infondatezza delle relative
questioni e riproponendo gli argomenti sopra svolti.
Considerato che i tre giudizi, aventi ad oggetto la medesima
disposizione, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
che preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità
dell'intervento dell'Associazione della proprietà edilizia di
Perugia, in conformità al principio, più volte affermato da questa
Corte della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio
incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio
principale (ordinanza n. 289 del 1999);
che, dopo la proposizione della questione di legittimità
costituzionale è sopravvenuta la legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2001), in vigore dal 1° gennaio 2001,
la quale - con l'art. 80, comma 22 - ha sospeso, fino alla scadenza
del termine di cui al comma 21 (centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge), le procedure esecutive di sfratto
iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 20;
che, tuttavia, è pregiudiziale a qualsiasi altro profilo la
verifica della rilevanza della presente questione di legittimità
costituzionale;
che le ordinanze di rimessione, infatti, non appaiono sul
punto adeguatamente motivate, poiché esse si limitano ad affermare
apoditticamente la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, non precisando in alcun modo gli elementi che
consentono di ricondurre la fattispecie sotto la disciplina della
disposizione denunciata (tra cui la posizione rivestita dal
conduttore rispetto alle categorie tutelate dall'art. 6, comma 5,
della legge n. 431 del 1998);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni
per fronteggiare il disagioabitativo), convertito in legge 20 aprile
2000, n. 97, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte