Ordinanza n. 184/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 319/1976
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15,
penultimo comma, e 21, primo ed ultimo comma della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1982 dal Pretore di Legnano
nel procedimento penale a carico di Minini Costanzo iscritta al n. 560
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 del 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Legnano con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 15 penultimo comma e 21, primo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319, nella parte in cui, in caso di revoca
dell'autorizzazione agli scarichi, configurano necessariamente come
reato la prosecuzione dell'attività industriale, in riferimento
all'art. 41 Cost.;
b) dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319,
in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la facoltà di emettere mandato di cattura, per i recidivi, per
un reato contravvenzionale punibile con l'arresto o con l'ammenda.
Considerato che non può ritenersi in contrasto con il principio
della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di
osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento
nella tutela di beni rilevanti costituzionalmente, quale la protezione
dell'ambiente;
che, quanto alla censurata facoltà di emettere mandato di cattura,
nessun cenno è fatto dal giudice a quo, circa l'applicabilità in
concreto della norma denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319;
questioni sollevate dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
Fto: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte