Ordinanza n. 184/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 68,
primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e
secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze
emesse il 28 novembre 1978 dal Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Pescara sulle istanze di remissione del debito proposte da
La Manna Giovanni e da Celini Domenico, iscritte ai nn. 23 e 96 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 80 e 95 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Pescara, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 28 novembre
1978 sulle istanze di remissione del debito proposte da La Manna
Giovanni e da Celini Domenico, ha denunciato l'illegittimità
costituzionale:
a) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in
relazione alla tabella A allegata alla legge stessa, comprendendo una
pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli uffici
di sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il
Tribunale di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato addetto
a tale ufficio di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei
diversi istituti penitenziari, con conseguente disparità di
trattamento fra i ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art.
3 Cost.;
b) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, per i
motivi sopra indicati, non mettendo il magistrato di sorveglianza, in
particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto,
e comunque con la continuità necessaria, la sua presenza negli
istituti penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di
raccogliere le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi
ristretti, rende possibile la limitazione del diritto alla difesa di
costoro, in violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.;
c) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, non
ponendo, per gli stessi motivi, il magistrato di sorveglianza, in
particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare in ogni
caso, e comunque con la necessaria continuità, la sua presenza negli
istituti più distanti dalla sede del suo ufficio e di garantire anche
ai soggetti ivi ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai
detenuti, lo configura come un magistrato precostituito dalla legge in
maniera del tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25,
primo comma, Cost.;
d) degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, 74,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge
12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate
singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di
sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di
sorveglianza di Pescara, un'attività itinerante esasperata di là da
ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque
menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e
giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, primo
comma, Cost., ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da
cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale prima
indicate;
e) dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1,
nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni
meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale (ordine
di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità
dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato
di sorveglianza ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione, non
(più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo ed
indipendente da ogni altro potere, in violazione degli artt. 101,
secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;
f) dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui,
prevedendo la procedura de plamo attraverso ordini di servizio, senza
possibilità di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i
controinteressati, anche in materia di lavoro e, quindi, di diritti
soggettivi, pone in tale materia una disparità di trattamento fra i
cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto alla difesa del
reclamante e dei contro interessati, in violazione, rispettivamente,
degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.;
ritenuto che i giudizi, concernendo questioni identiche, devono
essere riuniti;
considerato che le questioni riguardanti l'art. 69, primo, secondo,
quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (lettere e ed
f), sono già state esaminate dalla Corte, che, con sentenza n. 103 del
6 aprile 1984, le ha dichiarate inammissibili perché del tutto
estranee alla remissione del debito e, quindi, palesemente prive di
incidenza ai fini del decidere;
e che le altre questioni, aventi ad oggetto norme attinenti
all'organizzazione giudiziaria, sono state, sia pure per una diversa
ragione, anch'esse dichiarate inammissibili con la stessa sentenza n.
103 del 6 aprile 1984, dato che la Corte non può operare scelte
nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articolazione è di
per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni, anche
di natura organizzativa, che soltanto il legislatore, nella
discrezionalità che gli è propria, può effettuare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 68, primo comma, 69, primo,
secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, e
104, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale di Pescara con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte