Ordinanza n. 184/1995
Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 25legge 47/1985
citata
- art. 8legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
della legge della Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in
materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle
procedure) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1993 dal
Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina sui
ricorsi riuniti proposti da Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro
contro il Comune di Cisterna di Latina, iscritta al n. 566 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto i ricorsi
riuniti di Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro (rispettivamente
proprietario e conduttore) avverso l'ordinanza sindacale con la quale
veniva ordinato ai ricorrenti di ripristinare nell'immobile la
originaria destinazione d'uso (magazzino per artigianato o piccola
industria), prevista in progetto e assentita con "licenza", rispetto
alla destinazione in atto ad esercizio commerciale, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, ha
sollevato, con ordinanza del 3 dicembre 1993 (r.o. n. 566 del 1994),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
della legge regionale del Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in
materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle
procedure) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella
parte in cui sottopone a concessione edilizia la modifica di
destinazione d'uso di immobile realizzata senza opere;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata
violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'ultimo
comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte
in cui prevede la concessione per le modifiche di destinazione d'uso
di immobili, anche non connesse ad interventi edilizi, quando
comportino il passaggio dall'una all'altra delle categorie stabilite
dagli strumenti urbanistici, laddove la norma statale è nel senso
che, in mancanza di opere, la modificazione d'uso è libera o è
sottoponibile ad autorizzazione;
che, in collegamento con il suddetto profilo, il giudice
remittente segnala anche la violazione del principio di autonomia
previsto dall'art. 5 della Costituzione, per l'invasione dei poteri
riservati ai Comuni, nonché la violazione degli articoli 41 e 3
della Costituzione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per
il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito
l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
così modificando la norma statale interposta nel giudizio di
costituzionalità;
che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di
incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all' esame
di questa Corte, essendo mutata la norma assunta a termine di
raffronto della illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui
spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione
sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per
il Lazio - sezione di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte