Ordinanza n. 184/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 129Codice della strada
- art. 6legge 401/1989
- art. 8legge 717/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1996
dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Andrea
Grado, iscritta al n. 956 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 nel corso di un
procedimento penale promosso per il reato di guida in stato di
ebbrezza (art. 186, comma 2, cod. strada) nel quale l'imputato aveva
chiesto al giudice, con il consenso del pubblico ministero,
l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod.
proc. pen.), il pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che, in caso di accoglimento della domanda di
"patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva
della sospensione della patente di guida, qualificata espressamente
dal nuovo codice della strada (art. 129 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285) come sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale
sottratta alla disciplina delle sanzioni penali accessorie, che non
sono irrogate in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
che il giudice rimettente ritiene che la sospensione della
patente di guida abbia la natura afflittiva propria delle pene
accessorie, sicché la norma che prevede l'irrogazione di tale
sanzione anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti violerebbe l'art. 3 della Costituzione, determinando una
disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene
accessorie di analoga capacità afflittiva;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, giacché la sospensione della patente di guida ha natura di
sanzione amministrativa accessoria che, secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione, è da irrogare anche in caso di
patteggiamento; si tratterebbe, difatti, di una sanzione rivolta a
garantire la sicurezza della circolazione stradale, che priva
temporaneamente della possibilità di guidare autoveicoli chi si è
reso responsabile di condotte lesive di quell'interesse;
Considerato che il nuovo codice della strada ha espressamente
qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione
amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in
caso di accertamento di taluni reati, tra i quali la guida in stato
di ebbrezza;
che la caratterizzazione legislativa della sospensione della
patente di guida come sanzione amministrativa non è arbitraria o
manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che
incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della
violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
circolazione stradale e che può essere disposta anche dall'autorità
amministrativa in presenza di un illecito amministrativo (art. 218
cod. strada), o in via provvisoria (art. 223 cod. strada) quando la
irrogazione della sanzione sia rimessa al giudice penale competente
ad accertare la commissione di un reato da cui dipenda, appunto, la
sanzione amministrativa;
che questa configurazione della sospensione della patente di
guida vale a giustificare la diversità di disciplina dettata dalla
norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude
l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni
amministrative accessorie;
che, d'altra parte, la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non
è così assoluta da non consentire in casi particolari,
specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni
penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta
delle parti (ad esempio: art. 6, comma 7, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, sostituito dal d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717; art. 8
del d.-l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 ottobre 1996, n. 556);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte