Ordinanza n. 184/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore
di Lecce, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 25 luglio
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui prevede -
secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di
cassazione - che il corso della prescrizione del reato è interrotto
dalla emissione del decreto di citazione a giudizio, senza che a tal
fine rilevi la data della relativa notificazione.
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla
identica questione sollevata dal medesimo giudice con precedente
ordinanza, ha avuto modo di precisare che l'art. 555, comma 1, lett.
h), cod. proc. pen., espressamente prevede, fra i requisiti del
decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore,
la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma
anche dell'ausiliario che lo assiste, sicché, essendo la
sottoscrizione dell'ausiliario volta a certificare l'autenticità
dell'atto "anche riguardo alla data", è soltanto con quest'ultima
sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi
requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che
ad esso l'ordinamento riconnette (v. ordinanza n. 155 del 1997);
che nella specie, pur essendo l'ordinanza di rimessione
successiva alla richiamata pronuncia di questa Corte, il giudice a
quo ha omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia
intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in
tal modo rendendo l'atto introduttivo del giudizio di
costituzionalità privo di motivazione in ordine all'indispensabile
requisito della rilevanza;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte