Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69,

settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1982 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare Tre Monti e

Raccanelli G. Carlo, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno

1983;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1982 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Rendina Marcello e Zuccari Silvia,

iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Pretore di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra s.a.s. A. Tombel e f.lli e s.p.a.

Impresa di costruzioni G. Schiavo, iscritta al numero 529 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 315 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra INPS e s.p.a. Banco di Roma, iscritta

al n. 633 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;

visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e

dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato dall'articolo 1 bis

del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni

nella legge 31 marzo 1979, n. 93, facendo riferimento ora al solo art.

69, settimo comma, ora al complesso di dette norme;

e che le censure proposte investono, nella sostanza, il combinato

disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del

1978, quest'ultimo quale modificato dal predetto articolo 1 bis del

decreto legge n. 21 del 1979, nella parte in cui - per le ipotesi di

recesso dai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle

attività indicate nell'art. 27, numeri 1 e 2, della legge 27 luglio

1978, n. 392, soggetti a proroga ai sensi dell'art. 67 della stessa

legge - pone a carico del locatore l'obbligo di corrispondere al

conduttore un'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di

diciotto mensilità sulla base del canone corrente di mercato per i

locali aventi le stesse caratteristiche;

ritenuto che, stante la sostanziale identità delle questioni

proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che la questione è stata già decisa con la sentenza

n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano

argomenti nuovi rispetto a quelli indicati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, quale

modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 19791 n. 21,

convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93,

sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte