Ordinanza n. 185/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69Legge sull’equo canone
- art. 73Legge sull’equo canone
- art. 1-bislegge 392/1978
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 1-bisd.l. 21/1979
- art. 69legge 93/1979
citata
- art. 27Legge sull’equo canone
- art. 67Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69,
settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 maggio 1982 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare Tre Monti e
Raccanelli G. Carlo, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno
1983;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1982 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Rendina Marcello e Zuccari Silvia,
iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Pretore di Vicenza nel
procedimento civile vertente tra s.a.s. A. Tombel e f.lli e s.p.a.
Impresa di costruzioni G. Schiavo, iscritta al numero 529 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra INPS e s.p.a. Banco di Roma, iscritta
al n. 633 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;
visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato dall'articolo 1 bis
del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni
nella legge 31 marzo 1979, n. 93, facendo riferimento ora al solo art.
69, settimo comma, ora al complesso di dette norme;
e che le censure proposte investono, nella sostanza, il combinato
disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del
1978, quest'ultimo quale modificato dal predetto articolo 1 bis del
decreto legge n. 21 del 1979, nella parte in cui - per le ipotesi di
recesso dai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle
attività indicate nell'art. 27, numeri 1 e 2, della legge 27 luglio
1978, n. 392, soggetti a proroga ai sensi dell'art. 67 della stessa
legge - pone a carico del locatore l'obbligo di corrispondere al
conduttore un'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di
diciotto mensilità sulla base del canone corrente di mercato per i
locali aventi le stesse caratteristiche;
ritenuto che, stante la sostanziale identità delle questioni
proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che la questione è stata già decisa con la sentenza
n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano
argomenti nuovi rispetto a quelli indicati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, quale
modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 19791 n. 21,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte