Ordinanza n. 185/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 3282/1923
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 3r.d. 3282/1923
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge
sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n.
602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello
di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno
Italo ed altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 -
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14
marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma,
e 36 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e dell'art. 3 del regio
decreto 28 maggio 1931, n. 602, "nella parte in cui non prevedono la
corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel
processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorché la
prestazione eseguita non può ritenersi saltuaria od occasionale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato
nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
la questione proposta richiede "una precisazione dei limiti oltre i
quali la prestazione eseguita non può ritenersi 'saltuaria od
occasionale'", in tal modo postulando una scelta fra più soluzioni
possibili, senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente
obbligata, scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni
discrezionali riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito
patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602
(Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale),
sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14
marzo 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte