Ordinanza n. 185/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 578Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 448 e 538 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico
di Buratti Pierino, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, degli artt. 448 e 538 del codice di procedura penale,
in quanto precludono la pronuncia sul capo civile nel caso di
sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado;
che il giudice a quo - premesso che all'esito del dibattimento
deve ritenersi ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e
congrua la pena richiesta dall'imputato, e che il difensore della
parte civile ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del
danno - osserva da un lato che, ai sensi dell'art. 538, il giudice
decide sull'azione civile solo in caso di sentenza di condanna, e
quindi tale decisione è preclusa nella fattispecie, non costituendo
la emananda sentenza una sentenza di condanna; dall'altro, che
secondo l'art. 448, terzo comma, la decisione sulla azione civile è
consentita solo in sede di impugnazione;
che la censurata preclusione determina, ad avviso del
remittente, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto
le prove raccolte in dibattimento consentono la pronuncia sul capo
civile, ancorché generica ai sensi dell'art. 539 del codice di
procedura penale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'inammissibilità della questione quanto
all'art. 538 (che sarebbe inconferente, stante il disposto del
secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 444) e per l'infondatezza
della medesima relativamente all'art. 448 del codice di procedura
penale.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione relativa
all'art. 538 del codice di procedura penale deve essere accolta,
poiché la lamentata preclusione, nella fattispecie, della decisione
sull'azione civile evidentemente non deriva dalla citata
disposizione, bensì dalle specifiche norme che, nell'ambito della
disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta,
dettano la censurata regula iuris (artt. 444, secondo comma, e 448,
terzo comma, del codice di procedura penale);
che, pertanto, la questione relativa all'art. 538 del codice di
procedura penale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
che, passando alla questione concernente l'art. 448, terzo
comma, del codice di procedura penale, questa Corte, con sentenza n.
443 del 1990, ha affermato - in ordine alla preclusione per il
giudice penale di statuire sulla domanda della parte civile in caso
di sentenza di "patteggiamento" - che ciò condurrebbe a ravvisare la
violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione "soltanto se
l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento
del danno nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di
tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha
recato danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di
alcun'altra forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via
del processo penale"; ed ha aggiunto (a parte il rilievo che "a
quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima ancora
della possibilità di esercitare la relativa azione civile in sede
penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile senza
preclusioni di sorta") che, poiché in caso di sentenza di
"patteggiamento" non opera la sospensione del processo civile
instaurato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale
(cfr. artt. 444, secondo comma, ultima parte), "la possibilità di
agire in giudizio per la tutela del diritto alle restituzioni ed al
risarcimento del danno, proprio perché suscettibile di estrinsecarsi
per un'altra via subito percorribile liberamente, non può dirsi
pregiudicata in modo irrimediabile";
che le anzidette considerazioni, pur se riferite, nella citata
pronuncia, all'ipotesi di sentenza di applicazione della pena
consensualmente indicata dalle parti, valgono ad escludere la
violazione dell'art. 24 della Costituzione anche per il caso - qui in
esame - di sentenza emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado;
che, invero, tale sentenza, anche se "dibattimentale", conserva
comunque, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (e lo
stesso giudice a quo), la natura di sentenza di "applicazione della
pena" richiesta dall'imputato, e non si sottrae, pertanto, al regime
comune di tutte le sentenze di "patteggiamento": ciò, del resto,
appare confermato sia dall'art. 448, primo comma, del codice di
procedura penale - che non introduce riserve al riguardo -, sia
dall'art. 445, primo comma, del codice medesimo, il quale, nel
disciplinare gli "effetti dell'applicazione della pena su richiesta",
considera in modo unitario la sentenza di applicazione di pena, a
prescindere dallo stadio processuale in cui venga pronunciata;
che ne deriva, da un lato, che anche nella fattispecie in esame
deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile ai sensi
dell'art. 444, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura
penale, e, d'altra parte, che la norma impugnata risulta coerente ai
principi generali della materia, secondo cui la decisione sull'azione
civile non segue se non ad un pieno accertamento della
responsabilità penale;
che, in definitiva, anche nella fattispecie in esame si verifica
una non irrazionale limitazione (e non già vanificazione) della
tutela giudiziaria del danneggiato dal reato, il quale, del resto,
nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne
accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione
penale e subisce quindi le conseguenze che sull'esito dell'azione
civile derivano dalla funzione e dalla struttura del processo penale,
e quindi anche dai suoi vari possibili epiloghi (cfr. cit. sent. n.
443 del 1990 e precedenti ivi richiamati);
che il fatto, infine, che la pronuncia sull'azione civile è
invece prevista quando la sentenza di applicazione della pena è
emessa in sede di impugnazione non vale a modificare le conclusioni
raggiunte, in quanto in tal caso - come afferma anche la Relazione al
progetto preliminare - "ci si trova in presenza di un accertamento
già compiuto e di una decisione sull'azione civile" (cfr. art. 578
c.p.p.), e si versa quindi in situazione del tutto differente, di
fronte alla quale il legislatore ha ritenuto di non aggravare
eccessivamente la posizione della parte civile;
che, in conclusione, la questione relativa all'art. 448 del
codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore
di Macerata con l'ordinanza medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte