Ordinanza n. 185/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 238/1995
- art. 1legge 534/1995
- art. 2legge 238/1995
- art. 8legge 238/1995
usata come parametro
citata
- art. 645Codice di procedura civile
- art. 2legge 534/1995
- art. 8legge 534/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), promossi con le ordinanze emesse il 12 e il 25
luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli (nn. 4 ordinanze), il 29
giugno 1995 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli e il
14 luglio 1995 dal giudice di pace di Alghero, rispettivamente
iscritte ai nn. 667, 668, 669, 670, 678 e 681 del registro ordinanze
1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con
ricorso (depositato il 28 giugno 1995) della società Aurora S.p.a
per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 681.000, il
giudice di pace di Napoli ha sollevato (con ordinanza del 12 luglio
1995) questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238
(Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e
97, primo e secondo comma, della Costituzione;
che secondo il giudice rimettente l'art. 8, comma 1, del
decreto-legge n. 238 del 1995, entrato in vigore il 22 giugno 1995,
ha elevato il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art.
645 cod. proc. civ. da venti a quaranta giorni;
che il cit. art. 8, comma 1, contrasta con l'art. 77, secondo
comma, della Costituzione per mancanza dei requisiti d'urgenza e di
necessità per l'emissione del decreto-legge;
che altresì l'art. 1 del cit. decreto-legge n. 238 del 1995, che
ha ridotto la competenza per materia del giudice di pace, è
anch'esso in contrasto sia con l'art. 77, secondo comma, per la
mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, sia con
l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di buon
andamento dell'amministrazione della giustizia;
che, nel corso di tre procedimenti monitori introdotti con due
ricorsi della società Autostrade Concessioni S.p.a. (depositati l'8
giugno 1995) e con ricorso di Lino Francesco (depositato il 23 giugno
1995) per l'emissione di decreto ingiuntivo, il giudice di pace di
Napoli ha sollevato (con ordinanze del 25 luglio 1995) questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, in riferimento agli artt. 3,
77, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione; nonché del
medesimo decreto-legge nel suo intero testo (ma in realtà anche più
specificamente dello stesso cit. art. 8, comma 1), in riferimento
agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione;
che, in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione
in ragione del trattamento differenziato da applicare al caso
concreto rispetto a quello usato per i decreti emanati anteriormente
alla data del 22 giugno 1995;
che mancherebbe comunque il requisito dell'urgenza e della
necessità che giustifica il potere legislativo di decretazione del
Governo;
che un ulteriore vizio risiederebbe nella circostanza che non è
consentito con decreto-legge, ma solo con legge ordinaria, di
modificare la disciplina del processo e dell'organizzazione della
giustizia;
che nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso
della società Liquigas per l'emissione di decreto ingiuntivo per
l'importo di L. 518.794 il giudice di pace di Alghero ha sollevato
(con ordinanza del 14 luglio 1995) questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge
21 giugno 1995, n. 238, nonché del medesimo decreto-legge nel suo
insieme, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, non
sussistendo il requisito dell'urgenza e della necessità;
che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso
(depositato il 27 giugno 1995) del Banco di Napoli S.p.a. per
l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 48.803.441, il
pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, ha sollevato (con
ordinanza del 29 giugno 1995) questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238,
in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione;
che sarebbero violati sia l'art. 77, secondo comma, della
Costituzione perché il decreto-legge è stato emesso in mancanza del
requisito dell'urgenza e della necessità, sia l'art. 97 della
Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del principio di
buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione sollevata;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione
oggettiva;
che sono manifestamente inammissibili - assorbita ogni altra
ragione concorrente di inammissibilità - le censure sia del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 nel suo intero testo, sollevata
dai giudici di pace di Napoli e di Alghero, per genericità della
prospettazione e difetto di rilevanza essendo nei giudizi a quibus
applicabili solo alcune determinate disposizioni dello stesso
decreto, sia dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, sollevata dal
giudice di pace di Napoli, per difetto di rilevanza atteso che la
modifica della competenza per materia del giudice di pace è nella
specie estranea all'oggetto del giudizio a quo nel quale rileva solo
la competenza per valore;
che le censure degli artt. 2 e 8, comma 1, dello stesso
decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza
contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile
e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo) - sono manifestamente infondate con
riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione avendo questa
Corte già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e
della necessità non è allegabile, come censura di
incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi
gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina
processuale della competenza del giudice non è sindacabile con
riferimento al parametro del buon andamento della pubblica
amministrazione (sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 108 del 1996);
che parimenti è manifestamente infondata la censura del medesimo
art. 8, comma 1, in particolare con riferimento sia agli artt. 101,
102 e 108 della Costituzione, atteso che non c'è riserva di legge
ordinaria in materia processuale, la quale legittimamente può essere
regolata con decreto-legge (sentenza n. 184 del 1974; ordinanza n.
225 del 1992); sia all'art. 3 della Costituzione, perché il
differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza, è conseguenza della normale
regola di applicazione ratione temporis delle norme processuali che
si succedono nel tempo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua
interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77,
97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli
e di Alghero con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20
dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in
cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base degli artt. 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77,
97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai giudici di pace di Napoli
e di Alghero e dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte