Ordinanza n. 186/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 31 ottobre 1985 dal tribunale militare di Bari nel
procedimento penale a carico di Liaci Giorgio ed altri, iscritta al
n. 98 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22 1ª serie speciale dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il tribunale militare di Bari, nel procedimento
contro Liaci Giorgio ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, con
ordinanza emessa il 31 ottobre 1985 (R.O. n. 98/1986), questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52
Cost., dell'art. 180, secondo comma, c.p.m.p., che punisce, con la
reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di
domande, esposti o reclami da parte di quattro o più militari
mediante pubblica manifestazione;
che, ad avviso del giudice a quo, la questione non appare
manifestamente infondata, alla stregua delle argomentazioni svolte
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 126/1985 (con la quale
è stato dichiarato incostituzionale l'art. 180, primo comma,
c.p.m.p.), in quanto riferibili anche alla diversa fattispecie
criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 180 c.p.m.p., non
presa in esame dalla suddetta sentenza poiché non oggetto di
censura;
che la questione è ritenuta rilevante, "non potendo essere
definito il giudizio pendente";
che non vi è stata costituzione di parti, né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione in
punto di rilevanza, in quanto si limita ad una apodittica
affermazione in proposito, senza fornire alcuna notizia circa il
fatto addebitato agli imputati;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione
va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice penale
militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3. 21 e 52
Cost., dal tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte