Ordinanza n. 186/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 359/1987
- art. 23d.l. 359/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 440, promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1988 (n. 2
ordinanze) dal Pretore di Pisa, il 10 dicembre 1987 e il 16 novembre
1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Firenze, iscritte
rispettivamente ai nn. 359, 360, 361, 414 e 415 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 31, 34, 39 - prima parte speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel giudizio tra Teti Michele e
l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio
di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, con
ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n. 359 del 1988) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma,
del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29
ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute
a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano
luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate
determinerebbero disparità di trattamento tra impiegati degli enti
territoriali e altri lavoratori, per i quali l'adeguamento del
credito è automatico, e grave diminuzione del trattamento
previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di
vita del pensionato;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione;
che identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore
di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Orsini Rosa ed
altri e l'I.N.A.D.E.L. con l'ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n.
360 del 1988); dal Tribunale di Firenze nel giudizio promosso da
Brazzano ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 10 dicembre
1988, pervenuta alla Corte il 5 luglio 1988, (r.o. n. 361 del 1988);
dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Costanzo Orazio Filippo e altri e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 16
novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12 luglio 1988 (r.o. n. 414
del 1988), e nel giudizio tra Galli Adolfo e l'I.N.A.D.E.L. con
ordinanza sempre del 16 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12
luglio 1988 (r.o. n. 415 del 1988);
che in tutti questi giudizi si è costituita l'Avvocatura
Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri concludendo sempre per la inammissibilità o
infondatezza della questione;
Considerato che tutti i ricorsi prospettano la stessa questione e
che, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato
non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione
della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione
dell'indennità premio di servizio e fondata, invece, per quanto
riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con
conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione
degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità
riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;
che successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa
questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo
profilo, e manifestamente inammissibile per il secondo essendo la
norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto
dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale
(sentenza n. 1060 del 1988);
che anche per i giudizi in esame va emanata la stessa
declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi, tali da indurre
la Corte ad una modificazione della propria decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme
corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione per
la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione
degli interessi sulle somme di cui sopra, perché già dichiarata
costituzionalmente illegittima nella stessa parte; entrambe sollevate
dai Pretori di Pisa e di Firenze nonché dal Tribunale di Firenze, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte