Ordinanza n. 186/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, settimo
comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e
norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),
promosso con ordinanza emesso l'11 dicembre 1990 dal Pretore di
Chiavari - Sezione distaccata di Sestri Levante - nel procedimento
civile vertente tra Ravettino Franco e Comune di Sestri Levante
iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza in data 11
dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,
comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6,
nella parte in cui dispone che tutti gli atti del Comune che
pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione di un
alloggio di edilizia economica sono ricorribili dinanzi al Pretore,
ai sensi delle norme statali contenute negli ultimi tre commi
dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione,
già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la
sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;
che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, conma 7, della legge della
Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e
competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il
controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata,
in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di
Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte