Ordinanza n. 186/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
- art. 12legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 24Costituzione
- art. 35r.d. 3282/1923
- art. 15legge 217/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il 26 ottobre 2000 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 270 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione della parte privata del giudizio
principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 26 ottobre 2000, il Tribunale
di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui non
estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito
patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei
coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività
svolta";
che il remittente premette di essere chiamato a decidere su
un ricorso con il quale il difensore, nominato a una persona già
ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione tra
coniugi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 217 del
1990, la liquidazione dell'onorario e dei diritti per l'attività
difensiva prestata, anche se questa disposizione "non estende i suoi
benefici alla fattispecie in questione";
che il giudice a quo osserva che l'art. 35, secondo comma,
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo
di legge sul gratuito patrocinio) prevede la liquidazione degli
onorari solo nel caso di condanna alle spese della parte avversa a
quella ammessa al "beneficio dei poveri", sicché, non essendovi
stata nella specie tale condanna, l'istante, in base alla vigente
legislazione, non avrebbe diritto ad alcun compenso;
che nell'ordinanza di rimessione si rileva che l'impianto
delineato dal r.d. n. 3282 del 1923, in base al quale "il gratuito
patrocinio dei poveri" era "un ufficio onorifico ed obbligatorio
della classe degli avvocati e procuratori" al quale era possibile
ricorrere in tutti i giudizi, è stato modificato dalla legge
11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di
lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie) e dalla legge n. 217 del 1990, che hanno previsto la
liquidazione del compenso a favore del difensore da parte
dell'autorità giudiziaria rispettivamente nel processo del lavoro e
in quello penale;
che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate
determinerebbero un'irragionevole disparità di trattamento tra la
posizione dell'avvocato che svolge il gratuito patrocinio nei giudizi
civili (come quello di separazione personale dei coniugi che è
sottoposto al suo esame) e la posizione dell'avvocato che svolge il
patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali e del lavoro;
che gli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
sarebbero altresì in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in
quanto la gratuità della prestazione del difensore violerebbe il
principio in base al quale "il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro";
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente
osserva che "il giudice adito avrebbe titolo a liquidare il compenso
all'avvocato difensore a norma dell'art. 12 della legge 30 luglio
1990, n. 217, se l'art. 1 della stessa legge non lo escludesse per
questo tipo di giudizi";
che si è costituito in giudizio il difensore della parte
convenuta nel giudizio di separazione tra coniugi, insistendo per
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla
base di argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell'ordinanza
di rimessione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
che, in particolare, secondo la difesa erariale, le
disposizioni censurate delimitano l'ambito di applicazione del
patrocinio a spese dello Stato specificamente ai procedimenti penali
e ai processi civili connessi a reati, con esclusione di un'ampia
fascia di giudizi civili, la cui tutela giudiziale sarebbe però
efficacemente assicurata, nell'ambito del vigente ordinamento, "per
il tramite dei meccanismi del gratuito patrocinio di cui al r.d.
30 dicembre 1923, n. 3282";
che la difesa gratuita del non abbiente sarebbe un ufficio
onorifico ed obbligatorio per gli avvocati, connesso con la rilevanza
pubblicistica della loro attività professionale e con i doveri di
solidarietà sociale correlati, sicché le disposizioni censurate non
contrasterebbero con l'art. 36 della Costituzione;
che, infine, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, fra gli
interessi costituzionalmente protetti che il legislatore ordinario
deve contemperare e mediare, vi sarebbe anche quello di contenere la
spesa pubblica secondo le esigenze di bilancio statale, nel rispetto
del limite della ragionevolezza.
Considerato che il remittente è chiamato a decidere su un
ricorso di un avvocato, il quale chiede che le sue prestazioni
professionali a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio
in base al regio decreto n. 3282 del 1923 siano liquidate e poste a
carico dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge n. 217
del 1990;
che il medesimo remittente, rilevato che la legge n. 217 del
1990 assicura il patrocinio a spese dello Stato unicamente nei
procedimenti penali e nei procedimenti civili relativamente
all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le
restituzioni derivanti da reato, ritiene che le disposizioni
censurate, nella parte in cui non estendono al difensore nominato
dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile
per separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso
per l'attività svolta, siano in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra
avvocati a seconda del procedimento in cui abbiano svolto la loro
attività, e con l'art. 36 della Costituzione, in quanto la gratuità
della prestazione del difensore violerebbe il principio in base al
quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del lavoro svolto;
che la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze
n. 355 e n. 200 del 2000: una pronuncia della Corte costituzionale
non potrebbe assimilare gli effetti dell'ammissione al gratuito
patrocinio disposta dalla speciale commissione prevista dall'art. 5
r.d. n. 3282 del 1923 sul presupposto dello stato di povertà a
quelli dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che si
fonda su presupposti non coincidenti, rientra nella competenza del
giudice che procede ed ha una portata più ampia;
che, in particolare, la disciplina del gratuito patrocinio
dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur
collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24, terzo comma,
della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo
per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di
ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira:
la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di
oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi
e che proprio dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità
professionali remunerate; la seconda rimanda ad un'idea della
solidarietà che postula l'intervento e il sostegno finanziario dello
Stato;
che l'unificazione degli istituti volti a dare attuazione
all'art. 24, terzo comma, della Costituzione non può avvenire
mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole
disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma
alla quale solo il legislatore può attendere;
che peraltro tale riforma è stata attuata con la legge
29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), il cui art. 15-noniesdecies stabilisce che le disposizioni
previste dal capo relativo al patrocinio a spese dello Stato nei
giudizi civili ed amministrativi si applicano dal 1 luglio 2002.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
36 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte