Ordinanza n. 187/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 85legge 157/1975
- art. 1legge 157/1975
citata
- art. 85d.P.R. 10/1957
- art. 4Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 35Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 97Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 57Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 247Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 57legge 851/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 d.l.C.p.S. 4
aprile 1947 n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato);
85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello
Stato); 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico
del personale delle unità sanitarie locali); 1 legge 13 maggio 1975
n. 157 (Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al d.P.R.10 gennaio 1957 n. 3 agli operai dello
Stato), promossi rispettivamente con ordinanze emesse il 10 gennaio
1985 dal t.a.r. per la Sicilia, il 18 giugno 1985 dal t.a.r. per la
Campania, il 2 maggio 1986 dal Consiglio di Stato, il 6 novembre 1985
dal t.a.r. per la Puglia (n. 2 ordd.), il 14 maggio 1986 dal t.a.r.
per la Sicilia e il 23 dicembre 1985 dal t.a.r. per il Lazio,
iscritte ai nn. 308, 553, 792, 845 e 846 del registro ordinanze 1986,
e nn. 1 e 11 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 50 della prima serie speciale
dell'anno 1986 e nn. 3 e 8 della prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 e pervenuta
il 16 aprile 1986 (n. 308) dal tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia, Sez. di Catania, sul ricorso proposto da Pacino Antonio
Salvatore contro il Ministero delle finanze è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l.C.p.S. 4
aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.;
che con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 (n. 553) dal
tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso
proposto da Frezza Vincenzo contro l'Università degli studi di
Napoli è stato parimenti impugnato
l'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10 (recte n. 3: statuto degli
impiegati civili dello Stato) in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
Cost.;
che l'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957 ha formato oggetto
di impugnativa, in riferimento all'art. 3 Cost., anche da parte del
Consiglio di Stato, Sez.VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal
Ministero delle poste e telecomunicazioni contro Ambrosio Francesco
(ord.n. 792/1986);
che con due ordinanze emesse il 6 novembre 1985 e pervenute il
30 dicembre 1986 (nn. 845 e 846) dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, Sez. di Lecce, sul ricorso proposto da
Morciano Donato contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni e
da Russo Roberto contro il Ministero delle finanze è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale ancora dell'art. 85 d.P.R.
10 gennaio 1957 n. 3 in riferimento agli artt. 4, 35 e 97, nonché
rispettivamente 3, 4, 35 e 97 Cost.;
che con ordinanza emessa il 14 maggio 1986 e pervenuta il 2
gennaio 1987 (n. 1) dal tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, Sez. di Catania, sul ricorso proposto da Passanisi Giuseppe
contro la u.s.l. n. 27 di Augusta è stato impugnato, oltre al
ripetuto 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, anche l'art. 57, lett. a),
d.P.R.20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97
Cost.;
che infine, sempre l'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957,
insieme con l'art. 1 l.13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme
dello statuto degli impiegati civili agli operai dello Stato), è
stato oggetto di impugnativa, in riferimento all'art. 3 Cost., da
parte del t.a.r. Lazio sul ricorso proposto da Fortuna Enrico contro
il Ministero della difesa (ordinanza n. 11 emessa il 23 dicembre 1985
e pervenuta il 13 gennaio 1987);
che i giudizi nel corso dei quali le riferite ordinanze sono
state emesse vertono sui provvedimenti di destituzione di diritto di
pubblici dipendenti, adottati, in forza delle norme impugnate, dalle
Amministrazioni di appartenenza a seguito di condanna penale (passata
in giudicato), riportata dai dipendenti medesimi per i reati
rispettivamente di corruzione, furto di assegno bancario, tentata
truffa aggravata, falsità in atti, peculato e tentato furto;
che le denunciate norme violerebbero i precetti costituzionali
riportati, in quanto la destituzione di diritto, in tali disposizioni
prevista senza alcun procedimento disciplinare atto a valutare in
concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del
delinquente, il danno per il prestigio dell'Amministrazione,
creerebbe una irragionevole ingiustificata "omogeneità
sanzionatoria" ed irrazionale equiparazione relativamente a
comportamenti diversificati; nonché tra diverse ipotesi di reato,
anche più gravi, previste da norme in base alle quali è però
necessario un previo procedimento disciplinare; ovvero tra il delitto
tentato e il delitto consumato, ovvero ancora tra il delitto commesso
da un operaio rispetto a quello commesso da un impiegato;
che le suddette norme, per la mancanza del procedimento
disciplinare, sarebbero in contrasto, altresì, con il diritto alla
difesa, il principio di imparzialità e buon andamento
dell'Amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;
che nei presenti giudizi non si sono costituite le parti né è
intervenuta l'Avvocatura dello Stato;
Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni
identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa
riunione;
che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato
inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost.,
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato); 41
legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato);
8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo
unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27
giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di
diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati,
con sentenza passata in giudicato;
che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per
argomenti, profili e parametri, questioni assolutamente identiche a
quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270,
coinvolgendo questa volta, oltre agli artt. 85 d.P.R. n. 3 del 1957,
57 d.P.R. n. 761 del 1979, anche gli artt. 1 l. 13 maggio 1975 n. 157
(che ha sostituito la normativa di cui alla citata legge 5 marzo 1961
n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato) e 7 d.l. C.p.s.
4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del
personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello
Stato), disposizioni queste riproducenti anch'esse, ovvero
richiamanti, quelle sulla destituzione di diritto;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni
nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle
sollevate questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 7 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947
n. 207 (Tratt. giur. ed econ. del person. civile non di ruolo in
servizio nelle Amm.ni dello Stato), 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
(statuto degli impiegati civili dello Stato), 57, lett. a), d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), 1 l.13 maggio 1975 n. 157 (Estensione delle norme
dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli
operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad
ordinamento autonomo), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: FERRARI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte