Ordinanza n. 187/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo
comma, della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91
(Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra
Caraviello Elena ed il Comune di Monza, iscritta al n. 657 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Monza, con ordinanza del 22 giugno
1992, ha impugnato l'art. 25, ultimo comma, della legge della regione
Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (da ultimo modificata con legge
regionale 4 maggio 1990 n. 28) che, disciplinando l'ipotesi del
rilascio di alloggio di edilizia economica e popolare occupato senza
titolo, prevede che il provvedimento comunale possa essere impugnato
davanti al pretore "ai sensi dell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del
d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035";
che, ad avviso del giudice a quo, poiché la norma statale
richiamata attribuisce al Pretore la competenza soltanto per
l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione, nei termini,
dell'alloggio, "mentre devolve alla competenza del giudice
amministrativo tutte le altre ipotesi ..", la legge regionale avrebbe
introdotto una innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, in violazione degli artt. 108 e 117 della
Costituzione che non consentono interferenze su materie esulanti
dalla competenza regionale e oggetto di riserva di legge statale;
che non si sono costituite in giudizio le parti né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione
Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 è stato abrogato dall'art. 26,
secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (pur
richiamata nell'ordinanza di rimessione) in epoca precedente
l'adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, e, quindi,
l'instaurazione di quest'ultimo;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza in quanto il giudice a quo non deve comunque
fare applicazione della norma abrogata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge
della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina
dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 108 e
117 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: GRECO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte