Ordinanza n. 188/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 943/1986
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 10Costituzione
- art. 10legge 943/1986
citata
- art. 101Costituzione
- art. 10legge 158/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti
della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di
collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clan-destine), promosso con
ordinanza emessa l'8 settembre 1997 dal pretore di Bologna, iscritta
al n. 772 del registro ordinanze 1997 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 settembre 1997, pervenuta a
questa Corte il 20 ottobre 1997, il pretore di Bologna, in funzione
di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 10, primo e secondo comma,
nonché agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, "delle norme
dell'art. 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943" (Norme
in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine),
"emessa come attuazione della convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con
la legge 10 aprile 1981, n. 158, in quanto non prevedono la
possibilità che siano iscritti nelle liste di collocamento di cui
alla legge 18 aprile 1968, n. 482, i lavoratori extracomunitari
legalmente residenti per ragioni di lavoro in Italia";
che il remittente espone due tesi interpretative del sistema
legislativo in vigore: l'una - sostenuta dal ricorrente nel giudizio
a quo, e ritenuta dallo stesso remittente corrispondente alla
tendenza legislativa in atto -, che comporterebbe l'ammissione di
detta possibilità, sulla base del riconoscimento, sancito dall'art.
1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, in attuazione della
convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, a favore degli stranieri
legalmente residenti in Italia, della piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani; l'altra, sostenuta
dall'amministrazione, che esclude l'accesso degli stranieri
extracomunitari agli elenchi speciali per l'assunzione obbligatoria
degli invalidi, sulla base dell'assenza di una disposizione specifica
che lo consenta;
che il giudice a quo ritiene, "allo stato del processo",
"applicabile la tesi interpretativa del Ministero del lavoro",
osservando che il "diritto vivente" nella materia sarebbe costituito
dalle direttive e dalle prassi amministrative, che escludono
l'applicabilità ai lavoratori immigrati delle norme sulle assunzioni
obbligatorie degli invalidi, e che "sarebbe certamente improduttiva
di effetti concreti nei confronti della amministrazione una diversa
interpretazione giudiziaria";
che, così ritenuta la rilevanza della questione, il giudice a
quo osserva che, mentre la convenzione internazionale n. 143,
adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro il 24 giugno
1975, e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158,
prevede all'art. 10 l'impegno degli Stati aderenti a formulare ed
attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la
"parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione",
e all'art. 12 l'impegno ad abrogare o modificare le disposizioni e
le prassi amministrative incompatibili con tale politica, la legge n.
943 del 1986, che pur costituisce specifica applicazione degli
obblighi assunti con la convenzione, si limita invece ad affermare la
"parità di trattamento" e la "piena uguaglianza di diritti rispetto
ai lavoratori italiani", norma che viene interpretata nella prassi
dell'amministrazione come riguardante solo le condizioni del rapporto
di lavoro già instaurato e non tutti i diritti spettanti ai
lavoratori italiani;
che, secondo il remittente, la legge n. 943 del 1986,
interpretata nel senso che non consente ai lavoratori immigrati
l'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio delle
categorie protette alle stesse condizioni dei lavoratori italiani,
violerebbe anzitutto l'art. 10, primo comma, della Costituzione, che,
comportando l'adattamento dell'ordinamento interno al principio del
diritto internazionale generale costituito dalla regola pacta sunt
servanda, attribuirebbe garanzia costituzionale e posizione
sovraordinata alle norme di esecuzione dei trattati rispetto alla
ulteriore legislazione interna di attuazione che non vi si conformi;
che, in secondo luogo, sarebbe violato l'art. 10, secondo comma,
della Costituzione, secondo cui la disciplina del trattamento dello
straniero deve conformarsi alle norme e ai trattati internazionali,
per il divario denunciato fra la legge italiana e la convenzione OIL,
con violazione del principio della parità di opportunità sancito da
quest'ultima;
che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe violato, in terzo
luogo, l'art. 3 della Costituzione, in relazione ai principi di
ragionevolezza e di eguaglianza, e alla tutela costituzionale dei
diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, nonché al
diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, in quanto vi
sarebbe contraddittorietà fra il dichiarato intento di dare
attuazione alla convenzione OIL e la garanzia di parità di diritti
rispetto ai lavoratori italiani, da un lato, e la negazione,
dall'altro, ai lavoratori extracomunitari della possibilità di
usu-fruire delle possibilità di collocamento obbligatorio, anche se
divenuti invalidi a causa del lavoro prestato in Italia: tenendo
inoltre conto della circostanza che la legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) estende l'applicabilità delle norme a
tutela delle persone handicappate anche agli stranieri residenti in
Italia, manifestando così l'orientamento della legislazione verso la
più ampia tutela e la parificazione dei diritti, anche per quanto
riguarda le opportunità di lavoro, delle categorie più deboli.
Considerato che spetta in primo luogo al giudice a quo, in presenza
di dubbi interpretativi della legge ordinaria, risolverli in base ad
una ricostruzione della portata delle singole norme e del sistema, da
lui autonomamente condotta in base agli ordinari canoni di
interpretazione, incluso quello che impone di dare la preferenza ad
un significato, fra quelli compatibili col testo, che tenga conto
delle norme costituzionali ed eviti di attribuire alla legge un
significato incostituzionale (cfr. sentenze nn. 169 del 1982, 146 del
1985 e 473 del 1989; ordinanza n. 63 del 1989);
che, nella specie, il remittente non propone una propria
ricostruzione interpretativa, ma si limita a prospettare le due tesi
in contrasto, ritenendo poi "applicabile" "allo stato del processo"
l'interpretazione che egli stesso giudica in contrasto con la
Costituzione, allo scopo di ottenere da questa Corte "una decisione
che risolva gli aspetti costituzionali del problema";
che non può invocarsi un presunto "diritto vivente" costituito
da direttive e prassi dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 83 del
1996), spettando viceversa ai giudici, soggetti soltanto alla legge
(art. 101, secondo comma, Cost.), ricostruire la corretta portata
delle disposizioni legislative; e che l'interpretazione giudiziaria,
lungi dall'essere, come afferma nella specie il remittente,
"improduttiva di effetti concreti nei confronti della
amministrazione", è chiamata proprio a realizzare nel caso concreto
la tutela dei diritti, in ipotesi illegittimamente negati dalla
amministrazione;
che la questione proposta si palesa pertanto manifestamente
inammissibile perché non proposta nei confronti di disposizioni
legislative fatte oggetto da parte del giudice a quo di autonoma
interpretazione e come tali ritenute da lui applicabili alla specie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 30
dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
4 e 10 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte