Ordinanza n. 188/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di S. L. ed altro, iscritta al n. 823
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento della S.I.A.E. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il
29 novembre 1999 e pervenuta a questa Corte il 13 dicembre 2000, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, nella parte in
cui prevedono che "la procura speciale per la costituzione di parte
civile debba essere fatta per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, senza dare possibilità al difensore di certificare la
genuinità della sottoscrizione dell'avente diritto, quando apposta
in calce o a lato di un medesimo atto contenente sia la procura ad
actum - nomina di un procuratore che si costituisca parte civile in
nome e per conto del rappresentato - sia il conferimento della
procura ad litem al difensore stesso";
che a tal proposito il giudice rimettente ha premesso, in
fatto, che, nel corso di un procedimento per reati previsti dalla
legge n. 633 del 1941, una delle parti offese si costituiva parte
civile, con atto sottoscritto dal difensore ed in calce al quale era
stata apposta la nomina di due avvocati quali procuratori e difensori
dell'ente costituendo, con sottoscrizione del legale rappresentante
autenticata da uno dei due difensori;
che, accogliendo l'eccezione formulata dalle altre parti, il
tribunale rimettente dichiarava inammissibile tale costituzione di
parte civile, in quanto - sottolinea il giudice a quo - mentre il
mandato alle liti può essere autenticato dal difensore, tale potere
non può essergli riconosciuto in relazione alla procura ad actum
posto che l'art. 122 del codice di rito espressamente richiede, a
pena di inammissibilità, che tale procura sia rilasciata per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
che alla stregua di tali rilievi, le norme impugnate si
porrebbero, dunque, in contrasto:
con l'art. 3 Cost., in quanto si determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti titolari di un
diritto risarcitorio, a seconda che tale diritto sia fatto valere in
sede civile o in sede penale, sede, quest'ultima, ove maggiori sono
gli oneri e le difficoltà per ottenere il ristoro dei danni patiti;
con l'art. 24 Cost., giacché i maggiori oneri imposti
dalle norme processuali penali rispetto a quelle civili (obbligo di
comparire personalmente all'udienza, o, in alternativa, di nominare
un procuratore speciale mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata), "limitano ingiustificatamente il diritto di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti, che il danneggiato
troverebbe se invece di adire il giudice civile scegliesse di adire
il giudice penale mediante costituzione di parte civile";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo disporsi la restituzione degli atti al tribunale
rimettente per ius superveniens ovvero, in subordine, dichiararsi
infondata la proposta questione;
che ha altresì spiegato atto di intervento l'ente la cui
dichiarazione di costituzione di parte civile nel procedimento a quo
è stata dichiarata inammissibile.
Considerato che, a prescindere dal mutamento del quadro normativo
intervenuto dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, la
questione proposta è palesemente inammissibile per difetto del
requisito della rilevanza, giacché il giudice a quo - avendo
espressamente affermato che non v'è più alcuno "spazio per un
ulteriore esame della costituzione di parte civile, già
necessariamente dichiarata inammissibile", ma che si ritiene tuttavia
"importante" sottoporre il quesito al vaglio di questa Corte - per
questa via attesta di aver già fatto definitiva applicazione proprio
delle norme della cui legittimità costituzionale ora dubita;
che gli accennati rilievi consentono di ritenere superato
anche il problema relativo alla legittimazione all'intervento,
spiegato nel presente giudizio, dall'ente non ammesso a rivestire la
qualità di parte privata nel procedimento a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte