Ordinanza n. 189/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 261/1974
- art. 1legge 355/1974
- art. 6d.l. 261/1974
- art. 1legge 261/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi
secondo e terzo, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla
legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti
dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come
modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 promosso con
ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal Pretore di Agrigento, nel
procedimento civile vertente tra La Monica Salvatore e l'INAM, iscritta
al n. 318 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 il Pretore di
Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
261, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 14
agosto 1974, n. 355, in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della
Costituzione;
che in tale ordinanza si assume che il divieto imposto dal suddetto
art. 6, così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto
1974, n. 355, al personale collocato a riposo con i benefici
combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o
gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la
conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi stessi
comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato D.L. n. 261,
salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto
a norma della legge n. 336 del 1970, comporterebbero una violazione
dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13
(inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il
lavoro);
considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già
ritenuto non fondata la questione in riferimento agli artt. 4 e 13
della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori
luogo, poiché la normativa impugnata non incide sulla libertà
personale, quale è garantita dall'art. 3, mentre l'art. 4 non vieta al
legislatore di emanare norme che, come quella impugnata, regolano
l'esercizio di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di
cautele che tutelano altre esigenze sociali;
che nessun argomento nuovo è stato addotto nell'ordinanza di
rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione,
il quale contiene una norma di principio che non appresta alcuna
ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate
nell'art. 4, in relazione al quale la questione è stata già
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261
("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati"). così come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto
1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge
24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte