Ordinanza n. 189/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 619Codice di procedura civile
- art. 6Riscossione imposte sul reddito
- art. 62r.d. 639/1910
- art. 7Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
- art. 8Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (010U0639)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), in relazione agli artt. 9 e 25 del codice di
procedura civile e dell'art. 6 del d.P.R. 30.10.1933, n. 1611
(Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 5
febbraio 1988 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile
vertente tra Torta Giuseppe e l'Ufficio provinciale IVA di Vercelli
ed altro, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto
l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e promosso da Giuseppe
Torta, che lamentava che i beni di sua proprietà fossero stati
pignorati in danno e nella casa di Marino Bertacco nel corso
dell'esecuzione forzata mobiliare promossa, nei confronti di
quest'ultimo, dall'Ufficio IVA di Vercelli, il Pretore di quella
città ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25
c.p.c. ed all'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che ad avviso dell'autorità remittente la norma denunciata,
nell'interpretazione ad essa data dalla Corte di cassazione -
postulante la natura tributaria della causa avente ad oggetto
l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata su titolo
fiscale -, imponendo il foro erariale per tale tipo di controversia
vanifica o comprime irragionevolmente il diritto fondamentale alla
tutela giurisdizionale, in considerazione del costo eccessivo del
giudizio per la difesa della proprietà;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la
manifesta infondatezza della questione.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato per avere l'ordinanza di rimessione
proposto la questione di legittimità dell'art. 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 - disposizione che, concernendo la riscossione
coattiva delle imposte sul reddito non troverebbe applicazione in
sede di esecuzione forzata mobiliare per crediti I.V.A. - può essere
superata ove si consideri che gli articoli da 5 a 15 e 31 del R.D. 14
aprile 1910, n. 639, richiamati dall'art. 62, secondo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto), racchiudono una norma di eguale contenuto, nel
senso che prevedono l'opposizione di terzo all'esecuzione e postulano
l'applicazione della regola del foro erariale dettata dagli artt. 6,
7 e 8 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e 9 e 25 c.p.c., norma che
costituisce il vero oggetto della censura, sicché l'inesatta
indicazione della disposizione non esclude la rilevanza della
questione;
che oggetto della questione è l'assimilazione, operata dalla
giurisprudenza, dell'opposizione di terzo all'esecuzione su titolo
fiscale alle "controversie giudiziali riguardanti le tasse e
sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione" cui fa
riferimento l'art. 8 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
che peraltro contro tale assimilazione non sono stati addotti
motivi diversi da quelli, riferibili a ogni tipo di controversia, per
cui sia stabilita la competenza territoriale del foro dello Stato,
vale a dire l'aggravio del disagio e del costo dell'iniziativa o
della resistenza in giudizio che discenderebbe da una deroga alla
competenza territoriale ordinaria;
che tali argomenti sono stati disattesi, con ripetute decisioni
(sentenze n. 12 del 1974, n. 118 del 1964, n. 119 del 1963) da questa
Corte, la quale, con riferimento agli artt. 25 c.p.c. e 6, 7, 8 e 10
del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha, tra l'altro, osservato che "la
regola del foro dello Stato", per un verso non menoma in modo
apprezzabile l'esercizio del diritto di difesa da parte del singolo,
né sotto il profilo del costo né sotto quello del disagio; per
altro verso ha "una adeguata giustificazione nelle ragioni di
interesse generale (ridondanti anche a beneficio dei singoli)",
collegabili al soddisfacimento dell'esigenza di concentrare - in
vista di un servizio organizzato in modo da importare minori oneri e
migliori risultati per la collettività - gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato e dell'esigenza di concentrare - ancora una volta in
vista del migliore rendimento del servizio - i giudizi cui partecipa
lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie;
che l'ordinanza di rimessione, nel riproporre la questione, non
prospetta profili nuovi, né, come è stato detto, peculiari al caso
dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c.;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25
del codice di procedura civile ed all'art. 6 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del t.u. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata dal
Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte