Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO COATTIVO IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - APPLICAZIONE DEL "FORO ERARIALE" SU RICHIESTA DELLA STESSA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - DIFETTO DI CHIAREZZA DELLA CENSURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., dell'art. 6, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nella parte in cui «prevede, in caso di chiamata in giudizio dello Stato, che la competenza si radichi, alternativamente, nel foro erariale o in quello naturale in base al mero esercizio discrezionale di scelta dell'amministrazione», in quanto dall'ordinanza di remissione non è dato comprendere se si censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale, non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata: nel primo caso, risolvendosi la censura nella contestazione della stessa previsione del "foro erariale", il giudice a quo avrebbe dovuto denunciare l'art. 25 cod. proc. civ., o l'art. 6, primo comma, del r. d. n. 1611 del 1933, mentre nel secondo caso la questione è irrilevante, atteso che nel giudizio a quo è stata dichiarata la competenza del giudice naturale della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
sentenza 71/2006massima n. 30202 PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE SU TITOLO FISCALE - OPPOSIZIONE DI TERZO ESTRANEO ALL'ESECUZIONE - FORO DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.602, ART. 54, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9 E 25 DEL C.P.C. E ALL'ART. 6 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - COST., ARTT. 3 E 24
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - FORO DELLO STATO. L'imposizione del foro erariale nel procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata mobiliare su titolo fiscale non comprime irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione agli artt. 9 e 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 12/1974, 118/1964 e 119/1963
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 9 Codice di procedura civileart. 25 Codice di procedura civile
FORO DELLO STATO - COD. PROC. CIV., ART. 25, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 6 E 8 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Va dichiarata la infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 25 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, riguardante il foro della Pubblica Amministrazione, regolato in modo da appagare la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo cosi' economia di esercizio a vantaggio della collettivita' e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali controversie). Cfr.: sent. nn. 118 del 1964 e nonche' 119 del 1963 e 4 del 1964.
Riguarda ancheart. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 25 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - FONDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano con il principio di uguaglianza. Infatti, posto che quest'ultimo non puo' considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente dagli altri un caso che, rispetto a questi ultimi, presenti profili che giustifichino la disparita', la regola del foro dello Stato - per quanto sia in grado di elevare il costo del processo per le altre parti - ha una giustificazione sufficientemente adeguata, nell'esigenza di concentrare a vantaggio della collettivita', e in vista di un minor costo e di un migliore svolgimento del servizio, sia gli uffici della Avvocatura dello Stato, sia i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, si' da dare impulso alla specializzazione di queste. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura civileart. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano col diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., ne' in modo diretto, ne' indirettamente. Infatti, in primo luogo, il maggior costo del giudizio non puo' esser considerato tale da sconsigliare chi in mancanza della regola del foro dello Stato la avrebbe esercitata, la difesa in giudizio delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo esso ha un'adeguata giustificazione in ragioni di interesse generale. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura civileart. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO POSTO NELL'ART. 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, per le stesse ragioni per le quali non contrastano col diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., non ledono la garanzia posta nell'art. 113 Cost. a favore della possibilita' di agire in giudizio contro la pubblica amministrazione in difesa dei propri diritti e interessi legittimi. Vedi: massima precedente e 87/62. - S. nn. 87/1962, 2/1964.
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura civileart. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
PROCESSO CIVILE - FORO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non violano i principi dello Stato di diritto: infatti il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in giudizio civile e non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo ma risponde ad esigenze razionali senza pregiudicare diritti dei cittadini.
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura civileart. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
GIURISDIZIONE E COMPETENZA - GIUDICE NATURALE - GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE.
Vedi: Sent. n. 119/1963 B.
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura civileart. 7 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 8 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 10 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)