Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 293/1992
  • art. 5legge 345/1992
  • art. 6legge 463/1983
  • art. 4legge 638/1983
  • art. 4legge 345/1992

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, comma 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio

1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345

(Misure urgenti in campo economico e sociale), promossi con ordinanze

emesse il 1° giugno 1992 dal Pretore di Treviso, il 28 agosto 1992

dal Pretore di Vicenza ed il 18 giugno 1992 dal Tribunale di Lamezia

Terme, rispettivamente iscritte ai nn. 438, 718 e 805 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 37 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Cenedese Genoveffa nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da

Genoveffa Cenedese, titolare di pensione diretta integrata al minimo

e di pensione di riversibilità, per ottenere la riliquidazione della

seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo

cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di

Treviso, con ordinanza del 1° giugno 1992, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio

1992, n. 293, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5

e 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o

più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con

decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto

decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è

conservato su una sola delle pensioni";

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata

viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in

quanto la negazione del principio della cristallizzazione appare

sfornita di ogni giustificazione, nonché l'art. 38, secondo comma,

Cost., perché riduce il trattamento pensionistico al di sotto della

misura occorrente per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle

esigenze di vita;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza;

che, nel corso di un procedimento di appello promosso dall'INPS

contro Salvatore Aloe, è stata sollevata analoga questione, in

riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di

Lamezia Terme con ordinanza del 18 giugno 1992;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

che, nel corso di un giudizio promosso da Maria Carli e altri

contro l'INPS, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 28 agosto

1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e

77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma

1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, testualmente riproduttivo

dell'art. 4, comma 1, del precedente d.-l. n. 293 del 1992;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle tre

ordinanze hanno per oggetto questioni analoghe, per cui è opportuno

disporne la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;

che il d.-l. n. 293 del 1992 non è stato convertito in legge;

che pure il successivo d.-l. n. 345 del 1992 non è stato

convertito in legge, né è stato reiterato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio

1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), non convertito in legge, sollevata, in relazione agli

artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Treviso con

l'ordinanza r.o. n. 438/92 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, del d.-l. 20

maggio 1992, n. 293, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo

comma, Cost., dal Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza r.o. n.

805/92 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio

1992, n. 345 (Misure urgenti in campo economico e sociale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 77

Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza r.o. n. 718/92 in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte