Ordinanza n. 189/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 293/1992
- art. 5legge 345/1992
- art. 6legge 463/1983
- art. 4legge 638/1983
- art. 4legge 345/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, comma 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio
1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345
(Misure urgenti in campo economico e sociale), promossi con ordinanze
emesse il 1° giugno 1992 dal Pretore di Treviso, il 28 agosto 1992
dal Pretore di Vicenza ed il 18 giugno 1992 dal Tribunale di Lamezia
Terme, rispettivamente iscritte ai nn. 438, 718 e 805 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 37 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Cenedese Genoveffa nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da
Genoveffa Cenedese, titolare di pensione diretta integrata al minimo
e di pensione di riversibilità, per ottenere la riliquidazione della
seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo
cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di
Treviso, con ordinanza del 1° giugno 1992, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio
1992, n. 293, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5
e 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o
più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è
conservato su una sola delle pensioni";
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata
viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in
quanto la negazione del principio della cristallizzazione appare
sfornita di ogni giustificazione, nonché l'art. 38, secondo comma,
Cost., perché riduce il trattamento pensionistico al di sotto della
misura occorrente per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle
esigenze di vita;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una
dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza;
che, nel corso di un procedimento di appello promosso dall'INPS
contro Salvatore Aloe, è stata sollevata analoga questione, in
riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di
Lamezia Terme con ordinanza del 18 giugno 1992;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che, nel corso di un giudizio promosso da Maria Carli e altri
contro l'INPS, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 28 agosto
1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e
77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, testualmente riproduttivo
dell'art. 4, comma 1, del precedente d.-l. n. 293 del 1992;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle tre
ordinanze hanno per oggetto questioni analoghe, per cui è opportuno
disporne la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;
che il d.-l. n. 293 del 1992 non è stato convertito in legge;
che pure il successivo d.-l. n. 345 del 1992 non è stato
convertito in legge, né è stato reiterato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio
1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), non convertito in legge, sollevata, in relazione agli
artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Treviso con
l'ordinanza r.o. n. 438/92 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, del d.-l. 20
maggio 1992, n. 293, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo
comma, Cost., dal Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza r.o. n.
805/92 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio
1992, n. 345 (Misure urgenti in campo economico e sociale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 77
Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza r.o. n. 718/92 in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte