Ordinanza n. 189/1996
Altra decisione · depositata il 07/06/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 22legge 153/1969
- art. 3legge 463/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 9, 12 e
12-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 maggio
1995 dalla Corte di cassazione sui ricorsi promossi dall'INPS contro
D'Amico Nicola e Ancona Aurelia, iscritte ai nn. 859 e 860 del
registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di D'Amico Nicola, Ancona Aurelia e
dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per D'Amico Nicola e Ancona
Aurelia, Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto - entrambe
emesse il 5 maggio 1995 nel corso di altrettanti giudizi promossi da
lavoratori agricoli "eccezionali" al fine di ottenere dall'INPS la
pensione di anzianità - la Corte di cassazione ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di
costituzionalità dell'art. 7, commi 9, 12 e 12-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, nella parte in cui hanno elevato il requisito
contributivo effettivo richiesto ai lavoratori agricoli eccezionali
dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in modo tale da
pregiudicare il conseguimento della pensione di anzianità, stante
anche l'esclusione della possibilità della rivalutazione dei
contributi nell'arco dell'intero periodo assicurativo;
che, secondo il giudice a quo va condiviso il principio di
diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con
sentenza del 14 febbraio 1995 n. 1568, la quale ha affermato che, ai
fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità
degli operai agricoli, il requisito contributivo stabilito dalle
norme impugnate è costituito, non solo dalla contribuzione
complessiva pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo,
quantomeno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi
di categoria - cui peraltro non concorrono i contributi figurativi
per malattia e disoccupazione ordinaria, né si applica alcuna
rivalutazione per i contributi relativi ai periodi anteriori al 1
gennaio 1984 -, ma anche da un minimo di contribuzione annua, pari a
270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione,
formato (anche) dai menzionati contributi figurativi e soggetto alla
prevista rivalutazione concernente, appunto, i contributi relativi ai
periodi anteriori al 1 gennaio 1984;
che tuttavia - a giudizio della Corte rimettente - seguendo tale
interpretazione, l'esclusione dell'operatività del temperamento
della rivalutazione rispetto al concorrente requisito dei contributi
effettivi per 5460 giornate lavorative (elevato per tutte le
categorie di lavoratori agricoli, senza più le differenziazioni di
cui alla precedente normativa, che contemplava requisiti contributivi
meno gravosi per alcune specifiche categorie di lavoratori agricoli
caratterizzate dalla eccezionalità dell'opera prestata o dall'età
del prestatore) comporta un inasprimento del regime giuridico
preesistente, con pregiudizio delle relative situazioni soggettive
afferenti a rapporti di durata, giunti oltretutto in fase avanzata;
che dette norme si pongono perciò in contrasto, sia con l'art.
3 della Costituzione, per la lesione del principio di uguaglianza
sostanziale derivante dalla disparità di trattamento tra i
lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti per la pensione
anteriormente al 1984 e quelli che successivamente a tale data
soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina, sia col
successivo art. 38, in quanto la notevole elevazione del requisito
contributivo può di fatto precludere alle persone prossime al
raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare il
diritto alla pensione di anzianità, in contrasto con le primarie
esigenze di vita dei lavoratori;
che in particolare, poi, l'art. 7, comma 12-bis, risulta
intrinsecamente irragionevole, là dove esso - contestualmente al
meccanismo della rivalutazione dei contributi giornalieri versati -
ne prevede l'annullamento nella parte superiore a 270 per anno, non
consentendo di utilizzare (in termini di media contributiva di cui
all'art. 22 della citata legge n. 153 del 1969) i periodi di massima
attività per neutralizzare gli effetti negativi derivanti da periodi
di minore intensità occupazionale;
che, nella sola ordinanza r.o. n. 859 del 1995, tale ultima norma
viene infine censurata con riferimento all'ulteriore irragionevole
elemento di discriminazione operante tra i lavoratori più anziani e
quelli più giovani, in quanto l'indennità di disoccupazione, che
dà luogo alla contribuzione figurativa computabile nelle 270
giornate di contribuzione annua è stata introdotta soltanto con
l'emanazione del d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, per cui i
lavoratori che abbiano iniziato a lavorare prima di quell'anno non
sempre possono raggiungere il limite sancito nonostante la prevista
rivalutazione;
che, nel solo giudizio promosso con r.o. n. 859 del 1995, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per
la manifesta infondatezza delle questioni, siccome già dichiarate
infondate con la sentenza n. 573 del 1990 di questa Corte;
che, in entrambi i giudizi, si è costituito l'INPS, concludendo
(con motivazioni ribadite in due identiche memorie depositate
nell'imminenza dell'udienza) per l'inammissibilità delle questioni -
in ragione dell'interpretazione autentica delle norme censurate
fornita dalla richiamata decretazione d'urgenza (art. 3 del
decreto-legge n. 449 del 1995, reiterato dal decreto-legge n. 554 del
1995 e dal decreto-legge n. 84 del 1996), secondo la quale non è
più richiesto, per i periodi precedenti al 1 gennaio 1984, il
requisito delle 270 giornate di contribuzione annua e la
rivalutazione, di cui all'impugnato primo comma 2 dell'art. 7, opera
anche per il raggiungimento del requisito delle 5460 giornate di
contribuzione complessive - ovvero per la loro infondatezza nel
merito;
che si sono costituiti, altresì, i ricorrenti dei giudizi a
quibus aderendo sostanzialmente alle prospettazioni contenute nelle
ordinanze di rimessione e concludendo per l'accoglimento delle
sollevate questioni o, in via subordinata - come prospettato in una
memoria depositata nell'imminenza dell'udienza -, per la restituzione
degli atti ai giudici rimettenti, per ius superveniens.
Considerato che le due ordinanze di rimessione prospettano
questioni identiche o connesse e che, pertanto, i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che questa Corte è chiamata, tra l'altro, a decidere se i commi
9, 12 e 12-bis dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638 - così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di
cassazione, con la richiamata sentenza del 14 febbraio 1995 n. 1568
- violino l'art. 3 della Costituzione per la derivante disparità di
trattamento tra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i
requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e quelli che
successivamente a tale data soggiacciono alla nuova e meno favorevole
disciplina, dovuta all'innalzamento dei requisiti contributivi per le
categorie dei braccianti eccezionali, con esclusione della
possibilità della rivalutazione dei contributi nell'arco dell'intero
periodo assicurativo, nonché l'art. 38 della Costituzione, in quanto
l'elevazione del requisito contributivo, non temperato dal meccanismo
della rivalutabilità, può di fatto precludere alle persone prossime
al raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare
il diritto alla pensione di anzianità;
che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,
è stato emanato il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449 (Interventi
urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i
contributi agricoli unificati, nonché per la definizione dei criteri
di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli
operai agricoli dipendenti), il quale, in particolare, all'art. 3
così dispone: "1. Il nono comma dell'art. 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della
determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai
agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità
assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5460 giornate,
con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di
contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a
pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.
2. Per le giornate di contribuzione inferiori a 270, riferite ad anni
antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti
2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge di cui
al primo comma, non può determinare per ciascun anno il superamento
né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per
il diritto a pensione di anzianità.;
che tali disposizioni sono state riprodotte - nell'identico
tenore testuale - nei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 554, 26
febbraio 1996, n. 84, e, da ultimo, nel decreto-legge 26 aprile 1996,
n. 219, attualmente vigente;
che, essendo mutato il complessivo quadro normativo, gli atti
vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché valutino se, in base
alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti
nei giudizi principali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte