Ordinanza n. 19/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi
con le ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Tribunale di Ravenna, il
9 e l'11 novembre 1981 dalla Corte d'appello di Torino e l'11 dicembre
1981, il 13 e il 21 gennaio e il 5 marzo 1982 dalla Corte d'appello di
Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 828,832 e 833 del registro
ordinanze 1981 e ai nn. 49, 147, 191 e 270 del registro ordinanze 1982
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 89, 96, 102,
137, 199, 241 e 262 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Re Giuseppina e di Portaccio
Alcide e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente
sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d.
"industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o
fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di
aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le
qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica,
porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che
commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale
di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, soprattutto in
relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in
aggiunta alla pena detentiva;
b) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto verrebbe
"a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che
nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato
prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato
intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai
regolamenti comunitari";
c) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare
in modo assoluto, anche per la correzione di vini 'naturali', l'impiego
di sostanze zuccherine" travalicherebbe "i limiti dell'art. 2, primo
comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al
Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa
della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea' e
ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in
condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati
comunitari in cui è consentito lo zuccheraggio dei vini".
Considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha
dichiarato non fondate le questioni sub a) e c) e inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i
giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad
affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale
apparivano "rilevanti ai fini della decisione della causa";
che anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 9
ottobre 1981 - l'unica che denunzi la disposizione di cui all'art. 76
del d.P.R. n. 162 del 1965, oltre che in riferimento all'art. 3 Cost.,
autonomamente pure in relazione agli artt. 11, 41 e 3 Cost. - omette
ogni cenno al fatto e contiene la medesima apodittica affermazione
sulla sussistenza della rilevanza;
che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità
- per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza - della
questione sollevata dal Tribunale di Ravenna e la manifesta
infondatezza di quelle sollevate dagli altri giudici a quibus, che non
hanno addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in
precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, sollevata dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3
Cost. ed ll, 41 e 3 Cost., con ordinanza in data 9 ottobre 1981 (r.o.
n. 828 del 1981);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di
Torino con ordinanze emesse il 9 novembre 1981 (r.o. 832/1981) e l'11
novembre 1981 (r.o. 833/1981) e dalla Corte d'appello di Lecce con
ordinanze emesse l'11 dicembre 1981 (r.o. 49/1982) e il 13 gennaio 1982
(r.o. 147/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con
ordinanze emesse il 21 gennaio 1982 (r.o. 191/1982) e il 5 marzo 1982
(r.o. 270/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte