Ordinanza n. 19/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 2legge 87/1994
- art. 3legge 87/1994
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,
lettere a) e b), 2, comma 4, 3, commi 1 e 2, e 4, della legge 29
gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre
1994 dal TAR del Lazio, il 28 ottobre e il 18 novembre 1994 dal
Consiglio di Stato - VI sezione giurisdizionale, rispettivamente
iscritte ai nn. 605, 633 e 665 del registro ordinanze 1995 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 41, 42 e 43,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Albanese Giuseppina e di Milesi
Giuseppina nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse
rispettivamente il 28 ottobre ed il 18 novembre 1994, pervenute alla
Corte il 6 ed il 13 settembre 1995, il Consiglio di Stato, VI
sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative
al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della
Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi
pendenti e la compensazione delle spese processuali - interferisce
con le indipendenze del giudice, sottraendo alla sua valutazione i
profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle
pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della
legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della
Corte costituzionale - vìola il diritto di difesa e di azione e la
naturale precostituzione del giudice;
b) dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge citata, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita
l'applicazione della legge stessa ai dipendenti cessati dal servizio
dopo il 30 novembre 1984 e non esclude dall'obbligo della
presentazione della relativa domanda in via amministrativa quegli ex
dipendenti che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al
fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale
nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;
c) dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), per contrasto con gli
artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto limita rispettivamente al
30 per cento ed al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale,
ancora in godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota
computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di
anzianità;
d) dell'art. 1, comma 4 (recte: 2, comma 4), della stessa legge,
in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica
sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a
quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una
prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione
differita;
che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 (pervenuta alla
Corte il 20 agosto 1995), il TAR del Lazio ha sollevato uguali
questioni di costituzionalità, in riferimento agli stessi parametri
costituzionali, dei già citati artt. 1, comma 1, lettera a) e 4
della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni
sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dal Consiglio di
Stato;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate
dai giudici rimettenti siano dichiarate inammissibili ovvero
infondate;
che, nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato con la citata
ordinanza emessa il 18 novembre 1994 (r.o. n. 665 del 1995), si sono
costituite le parti private Giuseppina Albanese e Giuseppina Milesi
in Marconi, insistendo per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme censurate dal collegio rimettente;
Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima
normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate
con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con
le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, in ragione
dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla
normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad
un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in
occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi
l'indennità integrativa speciale;
che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla
questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo e il
grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato
per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la
ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul
diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato
"all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa,
anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in
quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere a) e b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e
dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al
computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e
113 della Costituzione, dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte