Ordinanza n. 19/2000
Altra decisione · depositata il 21/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1998
dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di
S.I., iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di
pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le
parti nel giudizio di primo grado anche quando in tale giudizio
l'imputato sia stato assolto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen;
che il rimettente premette che il pretore di Bassano del Grappa,
che procedeva nei confronti di un imputato di furto aggravato che
aveva presentato richiesta di applicazione della pena, per la quale
il pubblico ministero aveva prestato il consenso, ritenendo
contraddittori gli elementi di prova, aveva pronunciato sentenza di
assoluzione ai sensi degli artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen;
che la Corte di appello rimettente, investita dell'impugnazione
del procuratore generale che aveva chiesto, in riforma della sentenza
appellata, la condanna dell'imputato, rileva che, ove si dovesse
pervenire, in conformità alla richiesta del procuratore generale, ad
una pronuncia di condanna, l'imputato verrebbe privato della
possibilità di ottenere la diminuzione di pena ex art. 444 cod.
proc. pen; diminuzione di cui invece l'imputato potrebbe usufruire, a
norma dell'art. 448 cod. proc. pen., in caso di dissenso del pubblico
ministero all'applicazione della pena, ritenuto ingiustificato dal
giudice di appello;
che a parere del giudice rimettente l'impossibilità di
disciplinare il caso in esame mediante un meccanismo analogo a quello
previsto dall'art. 448 cod. proc. pen., che consente, appunto, di
applicare la pena nella misura richiesta dall'imputato quando il
giudice ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e
congrua la pena stessa, determina una irragionevole disparità di
trattamento, in quanto anche il caso di specie è caratterizzato da
una "ingiustificata mancata applicazione della ... diminuzione di
pena ricollegata alla richiesta di patteggiamento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque infondata, richiamando, tra l'altro, il
principio, affermato dalla sentenza della Corte di cassazione, sez.
VI, 2 giugno 1992, Cannone, secondo cui in sede di impugnazione deve
essere comunque riconosciuto all'imputato che ne abbia fatto
tempestivamente richiesta nel giudizio di primo grado ex art. 444
cod. proc. pen., anche fuori del caso di dissenso ingiustificato del
pubblico ministero, il diritto alla riduzione della pena, quando il
giudice riconosce che la richiesta era fondata in relazione sia alla
qualifica del reato che alla pena da applicare.
Considerato che il giudice rimettente, nel sollevare la questione
di legittimità costituzionale relativa all'art. 448 cod. proc. pen.,
si basa sul presupposto che la norma censurata precluda la
possibilità di procedere all'applicazione della pena richiesta ex
art. 444 cod. proc. pen. anche nel caso in cui tale pena non sia
stata ingiustificatamente applicata dal giudice di primo grado per
effetto dell'erronea pronuncia di una sentenza di assoluzione emessa
a norma degli artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen;
che tale presupposto interpretativo è peraltro smentito dallo
specifico precedente, citato dall'Avvocatura dello Stato, della Corte
di cassazione, la quale ha affermato il principio che in sede di
impugnazione deve comunque essere riconosciuto all'imputato che ne
abbia fatto richiesta ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen. il
diritto alla diminuzione della pena, anche al di fuori dell'ipotesi
di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, quando il giudice
riconosca che la richiesta era fondata in relazione sia alla
qualificazione giuridica del fatto, sia alla pena da applicare;
che, comunque, la norma censurata è stata modificata dall'art.
34 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1999;
che la nuova formulazione dell'art. 448, comma 1, cod. proc.
pen. prevede espressamente, per quanto interessa il caso in esame,
che nel giudizio di impugnazione il giudice può pronunciare sentenza
di applicazione della pena anche nel caso di rigetto della richiesta
formulata ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen;
che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice
rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta modifica
legislativa della disposizione denunciata, la questione di
legittimità sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte